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Attività funeraria

Il 14 febbraio 2022 è entrata in vigore la Delibera di Giunta Regionale nr. 172/2022 che riordina la disciplina funebre e il sistema di accreditamento delle imprese funebri operanti o che intendono operare presso le strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche.

In particolare, la delibera prevede che i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre o i titoli abilitativi per l’avvio dell’attività, a fronte di valida presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) o di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), rilasciati alle imprese funebri entro la data di adozione del provvedimento, conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti.

Fanno eccezione le procedure di accreditamento delle imprese funebri operanti o che intendano operare nell’ambito delle strutture di ricovero e cura pubbliche e delle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche, che devono essere concluse entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui sopra.

Delibera di Giunta Regionale nr. 172/2022


La procedura di accreditamento

La Delibera di Giunta regionale n. 172/2022, di sostituzione della propria Deliberazione n. 1678/19,  ha confermato la procedura di accreditamento, concordata con le associazioni di rappresentanza delle imprese funebri, con l'obiettivo di assicurare trasparenza nell’esecuzione dei funerali di persone decedute nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche di questa Regione.

Con l'accreditamento delle imprese funebri sono facilitati i controlli; la Regione e le strutture sanitarie saranno in grado di identificare in maniera tracciabile le imprese e gli operatori funebri che accedono alle camere mortuarie delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche per eseguire le funzioni di loro competenza. 

Nessun aggravio è previsto per i parenti dei deceduti che, al contrario, sono favoriti in quanto potranno utilizzare, per la libera scelta dell’impresa funebre, l’elenco delle imprese accreditate che sarà reso disponibile sul sito della Regione.


Registrazione delle imprese sul portale CAMER

Per potere accedere alle strutture di ricovero e cura pubbliche e alle strutture sociosanitarie a carattere residenziale pubbliche della Regione per lo svolgimento dei funerali, le imprese funebri devono registrarsi nella piattaforma informatica CAMER. 

Il portale presenta le seguenti aree:

  • Area privata per le agenzie funebri, per il censimento delle agenzie funebri;
  • Area privata per le aziende sanitarie, per l’autorizzazione delle agenzie e la visualizzazione delle attività delle agenzie;
  • Area pubblica per i cittadini, per la ricerca delle agenzie funebri.
     
    La parte privata è accessibile solo previa autenticazione, cliccando sulla freccetta in alto a destra “Login”. L’accesso è possibile tramite:
  1. Operatore Agenzia funebre: con credenziali FedERa/SPID livello 2
  2. Operatore Azienda: con credenziali FedERa/SPID livello 2 o rilasciate dal Portale SOLE

Attenzione: come indicato sul Manuale “La mail dell’addetto deve essere una mail univoca, associata solo a quell’addetto”. Nel caso la mail non fosse univoca non è possibile abilitare l’addetto per la timbratura attraverso l’APP”.

È quindi necessario inserire un indirizzo univoco ed esclusivo per ogni addetto dell’impresa funebre registrata.

Il controllo è necessario per abilitare all’utilizzo dell’app del personale gli addetti delle agenzie funebri con cui registrare gli accessi presso le camere mortuarie ed i locali annessi delle strutture sanitarie pubbliche delle Aziende sanitarie, sulla base delle attività registrate nel Portale CAMER.

Qualora le imprese funebri avessero già indicato indirizzi di posta elettronica non univoci per i propri addetti, sarà dunque necessario provvedere all’inserimento di un nuovo indirizzo. Tale azione è possibile anche se la registrazione da parte dell’impresa funebre non sia stata processata dalle Aziende sanitarie.

Per informazioni
Per informazioni sul contenuto della Delibera contattare il seguente indirizzo segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it , per ricevere assistenza contattare assistenza.camer@lepida.it


Domande frequenti

Quali sono i titoli abilitativi all’esercizio dell’attività funebre?

I titoli abilitativi sono stati modificati nel tempo in seguito all’evoluzione normativa. Fino all’entrata in vigore della LR 4/2010 l’attività funebre è stata autorizzata mediante apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l’impresa. Successivamente all’entrata in vigore della LR 12 febbraio 2010, n. 4, l’autorizzazione rilasciata dal Comune è stata sostituita dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata (DIA). La DIA è stata successivamente sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). I titoli abilitativi sopra menzionati conservano la loro validità ai sensi della DGR 582/2020.

Come avviene la registrazione degli addetti sul portale CAMER?

Come previsto nel Manuale di censimento delle imprese funebri pubblicato sul Portale CAMER, nella sezione “CENSIMENTO ADDETTI”, l’Agenzia/Impresa funebre deve registrare i propri addetti incaricati ad operare presso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione Emilia-Romagna.
Il numero minimo di addetti che l’Agenzia/Impresa funebre deve indicare per ottenere l’accreditamento, deve essere almeno di quattro unità (DGR 172/22, requisito 2.7, Direttiva). Per ogni addetto registrato deve essere indicato il “Rapporto di lavoro” intrattenuto con l’Agenzia/Impresa funebre ed un indirizzo di posta elettronica univoco.
La registrazione degli addetti deve essere ripetuta per ogni Azienda sanitaria in cui l’Agenzia/Impresa funebre intende operare per eseguire i funerali. Nel caso in cui si richieda l’accreditamento ad una Azienda Sanitaria senza indicare gli addetti, la richiesta non potrà essere autorizzata (approvata e validata). Si consiglia pertanto di verificare che per ogni richiesta sia stato indicato il numero corretto di addetti (almeno quattro).

Relativamente all’applicativo EasyGRU, utile al fine della verifica da remoto degli accessi/uscite delle Agenzie/Imprese funebri e loro addetti, è necessario che le Aziende sanitarie importino i dati delle Imprese funebri nell’applicativo GRU (WHR). Si precisa che le segnalazioni di “autorizzazioni sospese” o mancata visibilità sul Portale dei nominativi ed addetti afferenti le Agenzie/Imprese funebri, potrebbe essere dovuto alla carenza di requisiti obbligatori quali ad esempio l’indicazione degli addetti, l’erronea registrazione di dati quali ad esempio le generalità degli addetti, i codici fiscali, ecc. La verifica delle informazioni relative alle presenze/permanenza nelle camere mortuarie/locali annessi/uscite, da parte delle Aziende sanitarie, è realizzata confrontando le timbrature effettuate incrociandole con le informazioni caricate nel Portale CAMER.

 

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ultima modifica 2024-03-14T14:35:31+01:00
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