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Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID

L'articolo 27 del DL n. 73, del 25 maggio 2021 “Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID” dispone che agli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti dal COVID-19, siano garantite prestazioni di specialistica ambulatoriale senza compartecipazione alla spesa. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nella tabella A del citato decreto-legge.
Per una omogenea applicazione delle disposizioni e per garantire l'utilizzo della ricetta elettronica, Il Ministero della Salute ha individuato il codice “CV2123”, valido su tutto il territorio nazionale e della durata temporale di due anni a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto-legge.

Come richiedere l'esenzione

Per i residenti in Emilia-Romagna, l’esenzione viene riconosciuta dall’Azienda USL di
assistenza, su richiesta del cittadino, previa esibizione della lettera di dimissione ospedaliera da cui si evinca il ricovero per la diagnosi di COVID-19.
La richiesta deve essere presentata agli sportelli di anagrafe aziendale dove l’esenzione viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA).  Al cittadino è rilasciata copia dell’attestato di esenzione riportante il codice CV2123, con scadenza 25/05/2023, indipendentemente dalla data di rilascio dell’attestato stesso.

Per sapere come e dove

Esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID

Nota regionale

Nota del 28 luglio 2021 a firma della D.G. Kyriakoula Petropulacos (pdf188.32 KB)

Normativa di riferimento

D.L. 25 maggio 2021 nr. 73

Azioni sul documento

ultima modifica 2021-09-28T10:29:44+02:00
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