Concorso pubblico straordinario per nuove farmacie
Conclusione della procedura concorsuale
La graduatoria del concorso è stata utilizzata fino al 2 aprile 2022 ed è ora scaduta.
La L. n. 19/2017 ha stabilito, infatti, che la graduatoria deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello (effettuato nella Regione Emilia-Romagna il 10 gennaio 2016) e si è tenuto conto della sospensione di 83 giorni dei termini per i procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. n. 18 /2020 e all’art. 37 del D.L. 23/2020.
Nell’Allegato E della determinazione n. 7158 del 15/04/2022 del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare sono rese note le sedi che risultano non assegnate al termine della procedura concorsuale e le sedi assegnate per le quali sono ancora pendenti i termini di apertura.
Le sedi farmaceutiche non assegnate e le sedi assegnate eventualmente non aperte entro il previsto termine di legge (allegato E (144.3 KB) determina n. 7158/2022), sono incardinate nelle piante organiche dei rispettivi comuni e, pertanto, in occasione della revisione della pianta organica delle farmacie – anno 2022 - in corso, di competenza dei rispettivi Comuni, potranno:
- essere soppresse, qualora in base alla popolazione residente risultino soprannumerarie o istituite con i resti;
- essere prelazionate dai rispettivi Comuni, qualora tale diritto sussista, in applicazione del principio di alternanza;
- se non soppresse o non prelazionate dal Comune, risultare disponibili per il privato esercizio e dunque essere oggetto della procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie (art. 2, comma 2 bis, L. 475/1961) da espletare nel 2023; successivamente, le sedi non assegnate o non aperte in esito alla procedura di trasferimento confluiranno nella procedura di concorso ordinario regionale.
Le sedi assegnate e non aperte entro i termini, qualora nelle piante organiche il Comune abbia indicato assegnate in attesa di apertura senza ulteriori specifiche, resteranno vacanti e la decisione relativa all’eventuale soppressione o prelazione ovvero l’indicazione come sedi disponibili per il privato esercizio sarà rinviata alla successiva revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all’anno 2024.
Le farmacie aperte
Le farmacie effettivamente aperte al termine della procedura di concorso straordinario sono 148
Altri documenti:
Criteri commissione giudicatrice (173.58 KB)
Fac simile modulo per la richiesta di accesso agli atti (42.5 KB)
Candidature in forma associata: la titolarità della farmacia ai singoli farmacisti
Le delibere di Giunta regionale n. 2083/2015 e n. 634/2016 chiariscono che:
- in caso di partecipazione al concorso in forma associata la titolarità della farmacia viene riconosciuta ai singoli farmacisti, quindi alle persone fisiche, non alla società eventualmente costituita per la gestione della farmacia;
- l’assegnazione della sede è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri per dieci anni decorrenti dalla comunicazione dell’assegnazione stessa (salvo il caso di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei co-assegnatari);
- è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona, quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell’intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi dell’Art. 10 della LR 2/2016;
- nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, per poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, i farmacisti assegnatari dovranno rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
- in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso.
Il Consiglio di Stato dapprima con sentenza n. 2804/2019 (92.14 KB), poi con la sentenza n. 1 dell’Adunanza plenaria del 17/1/2020 (
302.56 KB) ha confermato la correttezza e la legittimità dell’attribuzione della titolarità della farmacia ai singoli farmacisti, affermando che:
- "la Regione, all'esito del concorso straordinario, è tenuta ad assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso straordinario (seppure nella forma della "gestione associata"), salvo il diritto/dovere, in capo ad essi, di gestire l'attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva secondo le sole modalità consentite dall'ordinamento (art. 7 comma 1 della legge 362/1991)".
- la regola della non cumulabilità o dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede, vale per tutti i farmacisti che partecipano al concorso straordinario, che concorrano sia singolarmente che per la gestione associata.
NOTA - Si informa che per effetto dell'art. 1 comma 163 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), si è ridotto a tre anni (dalla data di autorizzazione all'apertura della farmacia) il vincolo per i vincitori del concorso a mantenere la gestione associata.