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Trasmissione documentazione relativa al mancato obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2”

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 4-quater, nonché agli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021, che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2*  e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di inosservanza, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web riportato nelle pagine delle Aziende Usl indicate di seguito, accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l’esonero/differimento.

Ausl di Piacenza

Ausl di Parma

Ausl di Reggio Emilia

Ausl di Modena

Ausl di Bologna

Azienda Usl di Imola

Ausl di Ferrara

Ausl della Romagna


* Categorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale

  • esercenti le professioni sanitarie e  operatori di interesse sanitario
  •  tutti  i  soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di  cui  all'articolo 1-bis ( strutture  residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice),  incluse  le strutture semiresidenziali e le strutture che,  a  qualsiasi  titolo, ospitano persone in situazione di fragilità
  • personale  della  scuola,  del  comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della  polizia  locale,  degli (organismi di  cui  alla legge  3  agosto  2007,  n.  124),  delle strutture di  cui  all'articolo  8-ter  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.   502,   degli   istituti   penitenziari,  delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori).
  • cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato,  nonché  cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il  cinquantesimo  anno  di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

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ultima modifica 2022-09-01T10:13:11+01:00
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