Trasmissione documentazione relativa al mancato obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2”
Al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 4-quater, nonché agli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021, che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2* e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di inosservanza, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web riportato nelle pagine delle Aziende Usl indicate di seguito, accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l’esonero/differimento.
* Categorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario
- tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis ( strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice), incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità
- personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli (organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124), delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori).
- cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.