FAQ - Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0
La sezione prende il via dagli spunti emersi dai percorsi formativi relativi al progetto FSE 2.0 della Regione Emilia-Romagna ed è pensata per essere progressivamente arricchita e ampliata.
La sezione prende il via dagli spunti emersi dai percorsi formativi relativi al progetto FSE 2.0 della Regione Emilia-Romagna ed è pensata per essere progressivamente arricchita e ampliata.
L'autorizzazione regionale è necessaria solo nel caso in cui, la Regione abbia fornito delle indicazioni diverse rispetto a quelle definite nelle Linee guida delle spese ammissibili.
CASO 1. Un cittadino si trasferisce in Emilia-Romagna: l’indice dei documenti viene trasferito dalla precedente regione di assistenza alla regione Emilia-Romagna; all’interno del proprio FSE il cittadino sarà in grado di visualizzare i soli documenti che la regione di origine ha reso interoperabili.
CASO 2: Un cittadino si trasferisce in un’altra Regione dall’Emilia-Romagna: i principali documenti che sono gestiti in interoperabilità saranno visibili anche tramite l’indice trasferito nella nuova regione, ma potrebbero esserci alcuni documenti particolari della regione che non sono ancora riconosciuti in interoperabilità e quindi non risultano più visibili.
L’infrastruttura FSE di Regione Emilia-Romagna, pertanto, abilita il cittadino ad effettuare il download di tutti i documenti, permettendo così la conservazione degli stessi.
Attualmente l’associazione del cittadino con un MMG attivo in Regione autorizza la gestione del FSE nella medesima Regione. Nei casi in cui tale associazione venga meno, l’assistito non risulta assistito in regione, e di conseguenza la regione non è più autorizzata a gestirne l’indice dei documenti e quindi il FSE. I casi di cittadini che non hanno una regione di assistenza associata sono gestiti dall’infrastruttura centrale tramite l’indice nazionale e potranno accedere al loro FSE tramite il portale nazionale. Questo può avvenire sia durante il trasferimento dell’indice tra regioni, sia in casi di interruzione temporanea dell’assistenza, sia nei casi in cui è proprio assente l’assistenza. Se viene assegnato un medico, l’indice viene trasferito dal nazionale alla nuova regione di assistenza e il cittadino potrà accedere al proprio FSE tramite il portale regionale.
Nell’eventualità in cui il paziente non abbia la possibilità di esprimere il consenso (es. svenimento, incapacità, etc.) ma abbia la necessità di essere assistito prontamente, il decreto stabilisce che il professionista può comunque accedere al FSE anche in assenza del consenso, per il tempo strettamente necessario e comunque fino a che non è possibile raccogliere la volontà dell’assistito.
Il Decreto 7 settembre 2023 non disciplina il caso di consenso negato. Al netto delle valutazioni che saranno effettuate nel medio termine sui tavoli nazionali, nel corso dell’incontro formativo è emersa una sostanziale condivisione in ordine al fatto che prevale, in ogni caso, la base giuridica di cui all’art. 9 par. 2 lett. c). La Regione condividerà gli eventuali sviluppi che, nel prossimo futuro, si registreranno sul tema.
Nell’ipotesi in cui venga prodotto un aggiornamento di un referto già inoltrato al FSE, anche il nuovo documento dovrà essere inoltrato, utilizzando il meccanismo della sostituzione. In questo modo, entrambi i documenti rimangono nel FSE dell’assistito in quanto ambedue legalmente validi. I due documenti sono tra di loro logicamente collegati ed è tenuta traccia della versione più recente. Al cittadino viene mostrata sempre l’ultima versione del documento, anche se non sempre è esplicitamente evidenziato che si tratta di un referto sostitutivo. La sostituzione del referto avviene nel rispetto della normativa vigente, che tutela la validità e l’integrità dei documenti sanitari digitali.
Tutti i documenti che contengono dati a maggior tutela dell’anonimato, tra i quali rientrano anche le prestazioni erogate dai consultori, alimentano il FSE con un oscuramento di default. Nel caso di paziente minore, è il genitore che gestisce il suo FSE e può visionare tutti i documenti, anche quelli oscurati. Per non rendere visibile un documento al genitore, il paziente minore può quindi richiedere di ricevere la prestazione in anonimato, in questo modo il documento non alimenta il FSE.
Il decreto 7 settembre 2023 indica in maniera chiara che il FSE deve essere alimentato anche dalle strutture private, accreditate e autorizzate. In particolare, i referti prodotti in libera professione, quindi, devono alimentare il FSE: non sono più da adottare meccanismi che ne limitino l’invio o che ne prevedano l’invio con un oscuramento di default.
Il repository è provinciale e la responsabilità dell’alimentazione del documento è di chi li produce, come nel caso del privato inteso come singolo professionista o della struttura o dell’azienda che produce il documento. Dunque, “repository azienda AUSL” è una etichetta per indicare il bacino provinciale, ma restano fermi i partizionamenti in base al produttore del singolo documento.
I repository aziendali Sole-FSE memorizzano i documenti prodotti dall’Azienda in virtù e secondo le logiche previste dalla normativa in tema di Fascicolo, costituendo un elemento architetturale del Fascicolo stesso. I dati presenti nei repository Sole-FSE aziendali sono quindi consultabili solo secondo le finalità e le modalità stabilite dal FSE 2.0.
Il gateway è il componente che si occupa di verificare che i documenti rispettino le regole sintattiche e semantiche di composizione previste dalla norma, in conformità con gli standard nazionali.
Il gateway, inoltre, ha l’importante compito di estrapolare i singoli dati dai documenti CDA, convertirli in standard FHIR e inoltrarli all'Ecosistema Dati Sanitari (EDS).
Infine, il gateway interviene anche nell’'indicizzazione dei documenti verso l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI), effettuando operazioni di mediazione per avere uniformità anche nei metadati trattati e abilitare così meccanismi di interoperabilità più efficaci.
L’art. 15 comma 4 del decreto 7 settembre 2023 indica che “L'accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.”
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ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO
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TIPOLOGIA DI MEDICO |
ACCESSO |
RAZIONALE |
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Medico, per lo svolgimento di attività medico-legali (esempio rilascio patenti o accertamento idoneità lavorativa) |
No |
Attività con finalità non di cura |
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Medici di igiene pubblica nel momento di erogazione vaccinale |
Sì |
Erogazione attività sanitaria con finalità di prevenzione |
A seconda dal ruolo ricoperto dai professionisti è consentita la consultazione di specifici documenti presenti nel Fascicolo dell’assistito, secondo il principio di minimizzazione. Ciascun professionista, infatti, può visualizzare i soli documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, e secondo le finalità dell’attività di assistenza. Di seguito un sinottico dei documenti visibili per tipologia di profilo professionale.
Dati e Documenti del
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Medico
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Infermiere/
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Farmacista
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Personale Amministrativo |
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Dati identificativi e amministrativi |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
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Referti medici |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
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Verbale di pronto soccorso |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
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Lettera di dimissione ospedaliera |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
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Profilo Sanitario Sintetico |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Prescrizione farmaceutica |
Sì |
No |
Sì |
No |
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Prescrizione specialistica |
Sì |
Sì |
No |
No |
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Cartella clinica |
Sì |
Sì |
No |
No |
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Erogazione farmaci a carico e non |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
|
Scheda singola vaccinazione e certificato vaccinale |
Sì |
Sì |
No |
Sì |
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Erogazione di prestazione specialistica |
Sì |
Sì |
No |
No |
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Taccuino personale assistito |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Tessera portatore di impianto |
Sì |
Sì |
No |
No |
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Lettera di invito screening |
Sì |
Sì |
No |
Sì |
Per lo svolgimento dei compiti correlati alla propria professionalità, il farmacista ospedaliero può accedere in consultazione al Fascicolo, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione.
Scrivici: e-mail
Il gateway è il componente che si occupa di verificare che i documenti rispettino le regole sintattiche e semantiche di composizione previste dalla norma, in conformità con gli standard nazionali.
Il gateway, inoltre, ha l’importante compito di estrapolare i singoli dati dai documenti CDA, convertirli in standard FHIR e inoltrarli all'Ecosistema Dati Sanitari (EDS).
Infine, il gateway interviene anche nell’'indicizzazione dei documenti verso l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI), effettuando operazioni di mediazione per avere uniformità anche nei metadati trattati e abilitare così meccanismi di interoperabilità più efficaci.