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FAQ - Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

Destinatari: referenti aziendali di progetto e personale coinvolto a vario titolo nelle iniziative relative al FSE 2.0

La sezione prende il via dagli spunti emersi dai percorsi formativi relativi al progetto FSE 2.0 della Regione Emilia-Romagna ed è pensata per essere progressivamente arricchita e ampliata.

Azioni sul documento

ultima modifica 2025-12-15T12:44:15+01:00
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Ammissibilità della spesa

È richiesta l’autorizzazione della Regione Emilia-Romagna ai fini dell’approvazione del piano delle spese, anche in presenza di una precedente delibera da parte della Direzione Aziendale?

No, non è necessaria l’autorizzazione da parte di Regione Emilia-Romagna.[1]

[1] Fascicolo Sanitario Elettronico - Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative all’Incremento delle Competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario Versione 1.0. Cap. 2. Par. 2.1

 

Quali sono le condizioni che richiedono la preventiva approvazione da parte della Regione per le spese sostenute nell’ambito dei progetti finanziati con risorse PNRR, e in quali casi, invece, l’Azienda può procedere autonomamente?

L'autorizzazione regionale è necessaria solo nel caso in cui, la Regione abbia fornito delle indicazioni diverse rispetto a quelle definite nelle Linee guida delle spese ammissibili.

Privacy e sicurezza

Popolamento del FSE in caso di cambio residenza

Cosa accade al FSE quando un cittadino cambia Regione di residenza?

CASO 1. Un cittadino si trasferisce in Emilia-Romagna: l’indice dei documenti viene trasferito dalla precedente regione di assistenza alla regione Emilia-Romagna; all’interno del proprio FSE il cittadino sarà in grado di visualizzare i soli documenti che la regione di origine ha reso interoperabili.   

CASO 2: Un cittadino si trasferisce in un’altra Regione dall’Emilia-Romagna: i principali documenti che sono gestiti in interoperabilità saranno visibili anche tramite l’indice trasferito nella nuova regione, ma potrebbero esserci alcuni documenti particolari della regione che non sono ancora riconosciuti in interoperabilità e quindi non risultano più visibili. 

L’infrastruttura FSE di Regione Emilia-Romagna, pertanto, abilita il cittadino ad effettuare il download di tutti i documenti, permettendo così la conservazione degli stessi.  

Gestione del FSE per i pazienti privi di MMG

È possibile gestire il FSE per un cittadino senza un MMG associato nella Regione?

Attualmente l’associazione del cittadino con un MMG attivo in Regione autorizza la gestione del FSE nella medesima Regione. Nei casi in cui tale associazione venga meno, l’assistito non risulta assistito in regione, e di conseguenza la regione non è più autorizzata a gestirne l’indice dei documenti e quindi il FSE. I casi di cittadini che non hanno una regione di assistenza associata sono gestiti dall’infrastruttura centrale tramite l’indice nazionale e potranno accedere al loro FSE tramite il portale nazionale. Questo può avvenire sia durante il trasferimento dell’indice tra regioni, sia in casi di interruzione temporanea dell’assistenza, sia nei casi in cui è proprio assente l’assistenza. Se viene assegnato un medico, l’indice viene trasferito dal nazionale alla nuova regione di assistenza e il cittadino potrà accedere al proprio FSE tramite il portale regionale.  

Mancata espressione di consenso e rischio imminente per il paziente

    Cosa succede se il cittadino che non ha espresso il consenso si trova in una situazione in cui non è in grado di esprimere la propria volontà ed esiste un rischio grave e imminente per la sua salute?

    Nell’eventualità in cui il paziente non abbia la possibilità di esprimere il consenso (es. svenimento, incapacità, etc.) ma abbia la necessità di essere assistito prontamente, il decreto stabilisce che il professionista può comunque accedere al FSE anche in assenza del consenso, per il tempo strettamente necessario e comunque fino a che non è possibile raccogliere la volontà dell’assistito. 

    Il Decreto 7 settembre 2023 non disciplina il caso di consenso negato. Al netto delle valutazioni che saranno effettuate nel medio termine sui tavoli nazionali, nel corso dell’incontro formativo è emersa una sostanziale condivisione in ordine al fatto che prevale, in ogni caso, la base giuridica di cui all’art. 9 par. 2 lett. c). La Regione condividerà gli eventuali sviluppi che, nel prossimo futuro, si registreranno sul tema.

    Gestione di un documento sostitutivo

    Se un documento viene aggiornato, la versione precedente viene rimossa? 

    Nell’ipotesi in cui venga prodotto un aggiornamento di un referto già inoltrato al FSE, anche il nuovo documento dovrà essere inoltrato, utilizzando il meccanismo della sostituzione. In questo modo, entrambi i documenti rimangono nel FSE dell’assistito in quanto ambedue legalmente validi. I due documenti sono tra di loro logicamente collegati ed è tenuta traccia della versione più recente. Al cittadino viene mostrata sempre l’ultima versione del documento, anche se non sempre è esplicitamente evidenziato che si tratta di un referto sostitutivo. La sostituzione del referto avviene nel rispetto della normativa vigente, che tutela la validità e l’integrità dei documenti sanitari digitali.

    Gestione prestazioni a maggiore tutela dell’anonimato e oscuramento nel caso di  minori

    Come vengono gestiti nel FSE i documenti contenenti dati a maggior tutela dell’anonimato, ad esempio le prestazioni erogate dai consultori per i minori? 

     Tutti i documenti che contengono dati a maggior tutela dell’anonimato, tra i quali rientrano anche le prestazioni erogate dai consultori, alimentano il FSE con un oscuramento di default. Nel caso di paziente minore, è il genitore che gestisce il suo FSE e può visionare tutti i documenti, anche quelli oscurati. Per non rendere visibile un documento al genitore, il paziente minore può quindi richiedere di ricevere la prestazione in anonimato, in questo modo il documento non alimenta il FSE.  

    Prestazioni in libera professione

    I referti contenenti prestazioni erogate da strutture private in libera professione alimentano il FSE? 

    Il decreto 7 settembre 2023 indica in maniera chiara che il FSE deve essere alimentato anche dalle strutture private, accreditate e autorizzate. In particolare, i referti prodotti in libera professione, quindi, devono alimentare il FSE: non sono più da adottare meccanismi che ne limitino l’invio o che ne prevedano l’invio con un oscuramento di default. 

    Responsabilità repository provinciale

    Se il repository è su base territoriale, quindi un repository AUSL che include sia documenti sanitari delle AUSL che delle aziende ospedaliere sanitarie, come si allocano le responsabilità su quello stesso repository? Chi risponde dal punto di vista tecnico di quei documenti anche nel loro confluire sul FSE? 

    Il repository è provinciale e la responsabilità dell’alimentazione del documento è di chi li produce, come nel caso del privato inteso come singolo professionista o della struttura o dell’azienda che produce il documento. Dunque, “repository azienda AUSL” è una etichetta per indicare il bacino provinciale, ma restano fermi i partizionamenti in base al produttore del singolo documento. 

    I repository aziendali Sole-FSE sono sempre accessibili e consultabili per le necessità aziendali?

    I repository aziendali Sole-FSE memorizzano i documenti prodotti dall’Azienda in virtù e secondo le logiche previste dalla normativa in tema di Fascicolo, costituendo un elemento architetturale del Fascicolo stesso. I dati presenti nei repository Sole-FSE aziendali sono quindi consultabili solo secondo le finalità e le modalità stabilite dal FSE 2.0.

    Qual è il compito del nuovo componente nazionale denominato gateway?

    Il gateway è il componente che si occupa di verificare che i documenti rispettino le regole sintattiche e semantiche di composizione previste dalla norma,​ in conformità con gli standard nazionali.

    Il gateway, inoltre, ha l’importante compito di estrapolare i singoli dati dai documenti CDA, convertirli in standard FHIR e inoltrarli all'Ecosistema Dati Sanitari (EDS).

    Infine, il gateway interviene anche nell’'indicizzazione dei documenti verso l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI), effettuando operazioni di mediazione per avere uniformità anche nei metadati trattati e abilitare così meccanismi di interoperabilità più efficaci.

    Possono accedere in consultazione al Fascicolo i medici che lavorano nelle commissioni patenti, quelli che rilasciano certificazioni sportive, i medici di igiene pubblica del servizio vaccinale?

    L’art. 15 comma 4 del decreto 7 settembre 2023 indica che “L'accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.”

    ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DEL FASCICOLO

    TIPOLOGIA DI MEDICO

    ACCESSO

    RAZIONALE

    Medico, per lo svolgimento di attività medico-legali (esempio rilascio patenti o accertamento idoneità lavorativa)

    No

    Attività con finalità non di cura

    Medici di igiene pubblica nel momento di erogazione vaccinale

    Erogazione attività sanitaria con finalità di prevenzione

     

     

    Cosa comportano per il professionista i livelli diversificati di accesso ai contenuti del Fascicolo?

    A seconda dal ruolo ricoperto dai professionisti è consentita la consultazione di specifici documenti presenti nel Fascicolo dell’assistito, secondo il principio di minimizzazione. Ciascun professionista, infatti, può visualizzare i soli documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, e secondo le finalità dell’attività di assistenza. Di seguito un sinottico dei documenti visibili per tipologia di profilo professionale.  

    Dati e Documenti del
    FSE 2.0

    Medico

    Infermiere/
    Ostetrica

    Farmacista

    Personale Amministrativo

    Dati identificativi e amministrativi

    Referti medici

    No

    Verbale di pronto soccorso

    No

    Lettera di dimissione ospedaliera

    No

    Profilo Sanitario Sintetico

    Prescrizione farmaceutica

    No

    No

    Prescrizione specialistica

    No

    No

    Cartella clinica

    No

    No

    Erogazione farmaci a carico e non

    No

    Scheda singola vaccinazione e certificato vaccinale

    No

    Erogazione di prestazione specialistica

    No

    No

    Taccuino personale assistito

    No

    No

    Tessera portatore di impianto

    No

    No

    Lettera di invito screening

    No

    Possono accedere in consultazione al Fascicolo i farmacisti ospedalieri?

     Per lo svolgimento dei compiti correlati alla propria professionalità, il farmacista ospedaliero può accedere in consultazione al Fascicolo, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione.

    Per quesiti specifici o per informazioni

    Scrivici: e-mail

    Gateway

    Qual è il compito del nuovo componente nazionale denominato gateway?

    Il gateway è il componente che si occupa di verificare che i documenti rispettino le regole sintattiche e semantiche di composizione previste dalla norma,​ in conformità con gli standard nazionali.

    Il gateway, inoltre, ha l’importante compito di estrapolare i singoli dati dai documenti CDA, convertirli in standard FHIR e inoltrarli all'Ecosistema Dati Sanitari (EDS).

    Infine, il gateway interviene anche nell’'indicizzazione dei documenti verso l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI), effettuando operazioni di mediazione per avere uniformità anche nei metadati trattati e abilitare così meccanismi di interoperabilità più efficaci.

     

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