Indennità di residenza alle farmacie rurali
L’indennità di residenza è un sostegno economico alle farmacie rurali introdotto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934).
La Giunta regionale (DGR n. 2165 del 22/12/2025) ha individuato gli importi e la procedura operativa volta al riconoscimento dell’indennità di residenza, in vigore a partire dall'anno 2026, in attuazione delle previsioni di cui alla L. 221/1968 e all’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.
I parametri indicatori di disagio al fine della determinazione della indennità di residenza individuati dalla normativa sono 4: il fatturato complessivo ai fini I.V.A della farmacia, gli abitanti della località in cui la farmacia è ubicata, la distanza della farmacia rispetto al capoluogo di provincia e il numero di turni di notte effettuati nell’anno di riferimento. Alla farmacia rurale che richiede l’indennità di residenza è attribuito un punteggio in ciascuno dei parametri indicati ed un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei singoli punti, variabile da un minimo di 4 a un massimo di 100 punti. Applicate le eventuali maggiorazioni o riduzioni di punteggio previste (maggiorazione in caso di farmacia che gestisce un dispensario farmaceutico, riduzione in caso di farmacia con fatturato complessivo ai fini IVA superiore ai 600.000 euro), si ottiene il punteggio finale che determina la quota di indennità di residenza spettante alla farmacia.
L’indennità di residenza è differenziata per fasce di punteggio come indicato nella seguente tabella:
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Punteggio da parametri indicatori di disagio |
Indennità in euro |
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Oltre 70 punti |
500,00 |
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Da 31 a 70 punti |
250,00 |
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Fino a 30 punti |
50,00 |
La farmacia rurale cui è riconosciuta l’indennità di residenza è classificata “sussidiata” e se ha un fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000 beneficia di una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato (art. 1, comma 227, lett. c), della L. 213/2023).
Procedura per il riconoscimento dell’indennità di residenza
La domanda di indennità di residenza ha validità biennale e deve essere presentata dalla farmacia al Servizio Farmaceutico dell’Azienda USL di riferimento entro il termine perentorio del 31 maggio di ciascun anno pari, utilizzando la modulistica resa disponibile dall’Azienda USL stessa.
Solo la farmacia che sia di nuova titolarità nell’anno pari (farmacia di nuova apertura o farmacia acquisita a seguito di trasferimento di titolarità), può presentare la domanda entro il termine perentorio del 31 maggio del successivo anno dispari con le medesime modalità. In tal caso la domanda è presentata per il riconoscimento dell’indennità di residenza con validità annuale per il solo anno dispari.
Le Aziende USL curano l'istruttoria delle domande pervenute e adottano il provvedimento che approva l’elenco delle farmacie alle quali viene riconosciuta l’indennità di residenza, con l’indicazione dell’importo annualmente spettante per il biennio considerato.
L’indennità di residenza è erogata (a condizione che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino al momento dell’adozione del provvedimento di liquidazione) come segue:
- la prima annualità entro il mese di dicembre dell’anno pari di presentazione della domanda;
- la seconda annualità entro il mese di dicembre dell’anno successivo.
Per le farmacie di nuova titolarità nell’anno pari che presentano la domanda entro il 31 maggio dell’anno dispari, l’indennità di residenza è annuale ed è erogata entro il mese di dicembre dell’anno stesso.
Informazioni
Eventuali informazioni inerenti alla presentazione della domanda possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.
Cosa sono le farmacie rurali
Le farmacie rurali si trovano in comuni, frazioni o centri abitati “con popolazione non superiore a 5.000 abitanti”, ad eccezione di quelle situate “nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati” (questa la definizione della legge 221/1968).