Trasferimento farmacie soprannumerarie
La L. 475/1968 (art. 2, comma 2 bis, aggiunto dall’art. 1 comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124) prevede la possibilità per i farmacisti titolari di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni della regione con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, di essere autorizzati al trasferimento in una sede farmaceutica disponibile per il privato esercizio in altro comune della regione.
La Giunta regionale ha individuato i criteri e le modalità per consentire il trasferimento con delibera n. 1693 del 14/10/2019.
La procedura di trasferimento viene avviata negli anni dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, qualora risultino disponibili per il privato esercizio sedi farmaceutiche che non siano già transitate, in precedenza, dalla procedura di trasferimento stessa.
Procedura di trasferimento 2025
Alla procedura di trasferimento 2025 non ha partecipato alcun farmacista.
Con determinazione n. 8940 del 13/05/2025 è stata dichiarata conclusa la procedura di trasferimento 2025 e le sedi transitate per la procedura stessa confluiscono nella procedura di assegnazione per concorso ordinario.
Per informazioni
Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici della Regione Emilia-Romagna: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it