Seguici su

Riconoscimento di periodi di lavoro all’estero

Per la partecipazione a concorsi pubblici possono essere riconosciuti periodi di lavoro prestato all’estero in Enti pubblici o di una Istituzione di interesse pubblico o di una Istituzione privata senza scopo di lucro.

Cosa fare per il riconoscimento

Gli operatori sanitari, cittadini italiani e comunitari residenti nella Regione dell’Emilia-Romagna, che abbiano prestato o prestino attività sanitaria in Paesi esteri presso strutture sanitarie pubbliche, istituzioni di interesse pubblico o istituzioni private senza scopo di lucro, oppure presso organismi internazionali, possono presentare una richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento di tale attività, ai sensi della L. 10 luglio 1960, n. 735.

La ratio di tale legge 735/1960, nella valutazione dell’attività svolta all’estero, consiste nell’attribuire agli interessati un trattamento paritario nei confronti dei dipendenti sanitari che prestano servizio in Italia, tenendo conto della normativa in materia di stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale e dei relativi requisiti di accesso.

Il riconoscimento si sostanzia nell’emanazione di un atto amministrativo regionale che attesta l’equiparazione del servizio prestato all'estero a quello prestato nel territorio nazionale dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, da presentare ai concorsi indetti dalle Aziende ULSS, Ospedaliere ed altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale affinché tale servizio venga valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Modalità di compilazione della domanda

Domanda in bollo (o in carta semplice, se proveniente dall'estero) per la dichiarazione di equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e cessazione dal servizio), inviata a:

Direzione generale cura della persona, salute e welfare

Settore Innovazione nei servizi sanitari e sociali

Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna

Tel. 051 527.7450

Pec innovazionesansoc@postacert.regione.emilia-romagna.it

Di seguito il facsimile della domanda:

Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il proprio recapito telefonico e l'indirizzo presso il quale la Regione potrà inviare eventuali comunicazioni e la copia conforme della Determinazione di riconoscimento.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare inoltre:

(ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.79 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi):

  1. di avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea;
  2. di possedere il diploma di laurea con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciato;
  3. di possedere il diploma di abilitazione con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciato;
  4. di possedere il diploma di specializzazione con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciato;
  5. di essere iscritto all'Ordine professionale con indicazione della Provincia;
  6. di essere in possesso di decreto ministeriale/regionale di riconoscimento di precedente servizio sanitario prestato all'estero, con l'indicazione del periodo (dal - al ) e del luogo; l'interessato dovrà inoltre dichiarare, nel caso in cui non ritenga di presentare le relative certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità personali (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con valore, quindi, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
  7. se durante il periodo di lavoro all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato italiano o di altri Enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, e la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;
  8. se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista;
  9. se durante il servizio all'estero (e successivamente all'anno accademico 1991/1992) risulta iscritto o meno a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e successivo 17 agosto 1999, n. 368. In caso affermativo occorre indicare la scuola di specializzazione, la disciplina e l'Università sede della scuola;
  10. se il servizio estero è stato/non è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26 febbraio1987, n. 49; 
  11. di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione.
    I punti 9) e 11) riguardano solo i medici.

L'interessato deve allegare:

1 - fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.

2 - certificato dell'autorità sanitaria del paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) con autentica se prodotto in fotocopia, dal quale risulti

a. che l'Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" o di una "Istituzione privata senza scopo di lucro"; 

b. ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se si tratta di struttura sanitaria universitaria. L'attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;

c. nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).

3 - certificato dell'ente o istituto estero, autenticato se prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

a. data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere anche specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);

b. le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Nel caso che il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, se possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

c. caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stato svolta a tempo pieno e se è stata retribuita). Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio: dal Rettore per l'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc.); pertanto non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari (direttori) o capi servizio ecc.

4 - ai certificati dei punti 2) e 3), redatti in lingua straniera, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art.33, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.B.: se prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc. i certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo vigente (art.1 della tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.72, n. 642, e successive modificazioni); alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero, non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.
La Regione si riserva, in ogni caso, di effettuare gli accertamenti del caso attraverso il Ministero degli Affari Esteri, di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

5 - I certificati di cui ai numeri 2) e 3) devono essere vistati dalla competente autorità consolare italiana all'estero ("Visto per conferma" ai sensi dell'art.2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma", né dal generico "Visto dal Consolato".

6 - per il riconoscimento della qualifica apicale, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art.5 - punto b) del D.P.R. 10.12.1997, n. 484.

7 - copia semplice del decreto di riconoscimento ministeriale/regionale di servizio sanitario prestato all'estero con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale" ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, se l'interessato ha già ottenuto un precedente riconoscimento per altri periodi.

8 - copia semplice del contratto di cooperazione, con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale" ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, se il servizio all'estero è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49.

9 - Si ricorda che, il richiedente, in caso produzione dell'atto di riconoscimento regionale del servizio prestato all'estero per fini concorsuali, è tenuto ad applicare la marca da bollo e provvedere ad annullarla apponendovi sopra la data corrente con la dichiarazione che trattasi di "copia conforme all'originale" ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000.

Per informazioni

Maria Concetta Milisenda

MariaConcetta.Milisenda@regione.emilia-romagna.it

tel. 051 527.7201

Segreteria

innovazionesansoc@regione.emilia-romagna.it

tel. 051 527.7450

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-11-10T12:14:49+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?