F.A.Q. - Mobilità Internazionale
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Cittadino italiano residente titolare di sola pensione estera
D: Un cittadino italiano residente è titolare di sola pensione tedesca: è necessario che la persona, ancorché cittadino italiano residente, presenti il modello S1 – E121 emesso dalla cassa malattia tedesca?
R: Il cittadino italiano è tenuto a richiedere e a presentare il modello S1 – E121 tedesco (articolo 25 del Regolamento n. 883/2004).
Parimenti il cittadino UE con attestato di soggiorno permanente o il cittadino non UE soggiornante di lungo periodo sono equiparati al cittadino italiano residente: di conseguenza anche questi ultimi, se nella stessa condizione, sono tenuti a richiedere e a presentare il modello S1 – E121 tedesco.
Familiare di lavoratore assicurato all’estero
D: un cittadino italiano residente non lavora, non ha redditi, ma è familiare di un lavoratore assicurato e residente in Germania: è necessario che la persona, ancorché cittadino italiano residente, presenti il modello S1 – E109 emesso dalla cassa malattia tedesca?
R: il cittadino italiano è tenuto a richiedere e a presentare il modello S1 – E109 tedesco (articolo 32, paragrafo 1, seconda frase, del Regolamento n. 883/2004).
Parimenti il cittadino UE con attestato di soggiorno permanente o il cittadino non UE soggiornante di lungo periodo sono equiparati al cittadino italiano residente: di conseguenza anche questi ultimi, se nella stessa condizione, sono tenuti a richiedere e a presentare il modello S1 – E109 tedesco.
Titolare di pensione estera e familiare di lavoratore iscritto in Italia
D: un genitore romeno residente con sola pensione romena e anche familiare a carico del figlio che lavora in Italia, può essere considerato soltanto come familiare a carico del figlio lavoratore?
R: il genitore pensionato romeno, in quanto titolare di diritto autonomo in Romania, non può essere considerato a carico del figlio lavoratore in Italia, ma deve richiedere e presentare il modello S1 romeno (articolo 32, paragrafo 1, prima frase, del Regolamento n. 883/2004).
Rinnovo permesso di soggiorno “Protezione temporanea - Emergenza Ucraina
D: Un cittadino ucraino con permesso di soggiorno per "Protezione Temporanea - Emergenza Ucraina " scaduto e già iscritto al S.S.R., con quali modalità può ottenere il rinnovo della tessera sanitaria ?
R: A seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata alla Questura competente per territorio, possono verificarsi le seguenti situazioni:
- rinnovo del permesso di soggiorno, con la stessa motivazione "Protezione temporanea emergenza Ucraina", comporta l'iscrizione obbligatoria (gratuita) al S.S.R. ed esenzione ticket ( in assenza di attività lavorativa).
- trasformazione della motivazione del permesso di soggiorno in "motivi familiari," ai sensi dell'art. 29 bis del Testo Unico Immigrazione, previo riconoscimento dello status di "rifugiato" - laddove sia stato richiesto alla Commissione Territoriale competente- con iscrizione obbligatoria (gratuita), anche nel caso di cittadino ucraino ultra 65enne.
- trasformazione della motivazione del permesso di soggiorno in "motivi familiari" senza riconoscimento dello status di "rifugiato" , ai sensi dell'art. 29 T.U.I. , per persone di età inferiore a 65 anni ( le verifiche su situazione reddituale, alloggio, e familiare a conferma del ricongiungimento ex art. 29 sono effettuate preliminarmente dalle Questure ) con iscrizione obbligatoria al S.S.R. .
- trasformazione della motivazione del permesso di soggiorno in "motivi familiari," senza riconoscimento dello status di "rifugiato ai sensi dell'art. 29 T.U.I. , per persone di età superiore a 65 anni con possibilità di iscrizione volontaria al S.S.R., dietro il pagamento alla Regione di un contributo minimo pari ad € 2.000 per l'anno solare in corso