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Accreditamento sanitario

Tutte le organizzazioni sanitarie pubbliche e quelle private che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale devono ottenere preventivamente l’accreditamento secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 22/2019 e i successivi atti attuativi.

In particolare, la DGR nr. 886 del 06.06.2022  “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019” disciplina l’istituto dell’accreditamento e dà indicazioni in materia di rilascio, rinnovo e variazione.

L’accreditamento viene rilasciato in coerenza con il fabbisogno espresso dalla programmazione regionale (DGR nr. 466 del 06.04.2021), subordinatamente al possesso dell’autorizzazione all’esercizio o di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria e alla verifica del possesso di ulteriori requisiti.

Ai fini del rilascio, del rinnovo e delle variazioni (es. ampliamenti) dell’accreditamento, le strutture devono presentare domanda al Direttore generale competente in materia di sanità, corredata della documentazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi (generali e specifici).

La domanda di accreditamento comprende anche la dichiarazione del possesso dei requisiti della funzione di governo aziendale della formazione continua.

Oggetto della richiesta è l’attività sanitaria correntemente svolta al fine di consentirne una valutazione effettiva. Pertanto, le attività che si intendono avviare in un secondo momento, rispetto alla data di presentazione della domanda, non possono essere richieste in accreditamento.

Tutta la documentazione è soggetta a valutazione di completezza, coerenza e ammissibilità da parte del Coordinatore, il quale è supportato nelle sue funzioni dai Settori della Direzione generale in materia di sanità, dall’OTA e dal gruppo di lavoro “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”

Il Direttore Generale competente in materia di sanità, a seguito degli esiti della fase istruttoria, adotta l’atto di concessione/diniego dell’accreditamento, su proposta motivata del Coordinatore. L’accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni, prevedendo il termine per la risoluzione delle criticità emerse. La durata dell’accreditamento è di cinque anni.

Tutti i provvedimenti inerenti all’accreditamento sono pubblicati sul BURERT.

L’elenco completo delle organizzazioni e strutture sanitarie private accreditate è reperibile nel portale regionale Amministrazione trasparente. 

Nel periodo di vigenza dell’accreditamento, la struttura potrà erogare tutte le prestazioni riconducibili a tipologia di struttura e/o disciplina e/o tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che, nel frattempo, non siano stati emessi ulteriori requisiti specifici applicabili. 

La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento viene effettuata dall’OTA:

  • entro sei mesi dall’atto di concessione, nel caso di nuovo accreditamento;
  • entro il periodo di vigenza dell’accreditamento, nei casi di rinnovo e variazione.

La verifica del possesso dei requisiti generali viene effettuata avendo a riferimento l’intera organizzazione, intesa come l’insieme di responsabilità, processi e strutture in cui attività e prestazioni vengono svolte.

Obiettivo dei requisiti generali è verificare nelle strutture sanitarie pubbliche e private la presenza di processi di controllo sulla qualità e sulla sicurezza dell’organizzazione e dei servizi erogati e la presenza di processi di verifica dei risultati, in particolare rispetto alla gestione del rischio, coerenti con gli otto criteri di cui alla DGR 1943/2017.

Ai requisiti generali si affiancano i requisiti specifici, distinti per disciplina, che prevedono caratteristiche di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo, oltre che elementi che delineano le competenze professionali necessarie, gli elementi di qualificazione dei percorsi/processi, gli indicatori di monitoraggio e i servizi che devono essere acquisiti per garantire l’effettuazione delle attività. Tali requisiti sono reperibili nelle seguenti pagine web dedicate all’Accreditamento.

Sul tema vedi anche: Aggiornamento per le strutture di soccorso e trasporto infermi: modificati i requisiti di accreditamento con DGR 1023/2023 e pubblicato il format di controllo di ambulanze e automedica

Presentazione della domanda, istruzioni per la compilazione, modulistica e FAQ

La DGR nr. 886 del 06.06.2022 fornisce indicazioni operative circa i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di rilascio, rinnovo e variazione dell’accreditamento delle organizzazioni e strutture sanitarie.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, deve essere:

  • presentata al Direttore generale competente in materia di sanità, utilizzando la modulistica disponibile in questa area;
  • firmata digitalmente dal titolare / legale rappresentante;
  • presentata in bollo, ai sensi delle normative vigenti (salvo i casi di esenzione previsti dal D.P.R. n. 642/1972).
  • inviata, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo PEC: dgsanaccreditamento@postacert.regione.emilia-romagna.it

I moduli predisposti e la documentazione richiesta hanno lo scopo di descrivere l’organizzazione sanitaria, le strutture e le attività svolte per le quali si richiede l’accreditamento. La loro corretta ed esaustiva compilazione è necessaria per la valutazione, da parte del Coordinatore, del possesso dei requisiti ed è propedeutica alla concessione dell’accreditamento.

N.B.: ferma la correttezza della domanda, si ricorda che l’accreditamento viene rilasciato sempre e solo in coerenza con il fabbisogno espresso dalla programmazione regionale; questo è un requisito indispensabile per avviare il procedimento di accreditamento a fronte della domanda ricevuta.

Ai fini della presentazione della domanda sono stati predisposti i seguenti moduli:

Modulo 1/2022 (docx61.69 KB)Domanda di concessione, rinnovo e/o variazioni dell’accreditamento 

NB.: con riferimento alla compilazione del Modulo 1/2022, circa le dichiarazioni di incompatibilità, si segnala che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è stato modificato il comma 1 dell’art. 3-quater del Decreto – legge 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, prevedendo che fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Modulo 2/2022 (docx94.74 KB) -  Scheda sintetica di presentazione delle attività 

Modulo 3/2022 (59.48 KB)Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti generali di Accreditamento – Autovalutazione 

Modulo 4/2022 (docx48.86 KB)- Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00

Modulo 6/2022 (docx44.01 KB)- Modello di dichiarazione per:

  1. modifiche (senza variazione del Codice Fiscale) di:
  • Denominazione della struttura accreditata;
  • Assetto proprietario / societario;
  • Ragione Sociale / denominazione sociale;
  • Legale Rappresentante di Struttura Sanitaria;
  • Sede Legale del soggetto gestore;
  1. rinuncia complessiva all’accreditamento per tutta la struttura.

Modulo 7/2022 (docx51.56 KB) - Dichiarazione per la concessione dell’accreditamento per soccorso e trasporto infermi 

Per la corretta compilazione dei moduli sono state predisposte una guida operativa e una specifica area del sito dove sono raccolte le domande più frequenti:

Inoltre, ai fini della presentazione della domanda di accreditamento, questa deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • Manuale per l’accreditamento redatto in un unico documento, ai sensi della DGR n. 1943/2017, comprensivo della descrizione di responsabilità, modalità organizzative e sede/sedi utilizzate per la funzione di Governo della formazione, nonché della funzione di provider ECM, solo ove l’accreditamento di quest’ultima funzione sia richiesto.
  • Relazione ex-post, solo per rinnovi e/o variazioni di accreditamento.
    La relazione ex-post viene richiesta in caso di rinnovo e/o variazioni dell’accreditamento, al momento della presentazione della domanda. Fa riferimento al periodo di attività antecedente la verifica.
  • Ai fini della corretta compilazione della modulistica sopra elencata, in particolare con riferimento al Modulo 2/2022, si riporta la tabella contenente i codici delle discipline sanitarie (pdf215.97 KB).

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ultima modifica 2024-02-29T15:50:30+02:00
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