Alla luce di vari approfondimenti che hanno portato all’adozione della nota interpretativa del Coordinatore regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento P.G.30/09/2024.1090990.U in materia di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria e tenuto anche conto degli eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio (per cui è in corso il riconoscimento di calamità naturale), si è ritenuto opportuno riconoscere l’anno 2024 come periodo di transizione per l’applicazione della D.G.R. n.1919/2023.
Con nota PG. 30/09/2024.1095375.U del Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare è stata quindi disposta la proroga dei termini per la presentazione della domanda e per l’adeguamento ai requisiti non derogabili così come di seguito specificato.
È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, che dovranno utilizzare il Modulo 8 bis nella versione aggiornata, siano essi:
(*) Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 (sia per l’applicazione delle deroghe ai requisiti cogenti (strutturali) per tutti gli studi, di cui al paragrafo 1.4.3 della DGR 1919/2023, sia per l’applicazione delle proroghe temporali rispetto ai termini di adeguamento dei requisiti non derogabili), gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale, che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023; (nota interpretativa)
É prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento ai requisiti (non derogabili) degli studi professionali/studi associati/polistudi sopra citati, esclusi i casi in cui, a seguito di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, L.R. n. 22/19).
A partire dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR n.1919/2023 e relativa nota interpretativa, compilando il modulo 8 nella versione aggiornata, che sarà messo a disposizione sulla piattaforma accesso unitario a partire dall’1/1/2025.
Solo per quesiti relativi alla materia non reperibili nella documentazione già disponibile sul questa pagina, si prega di utilizzare la casella comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it
La nota fornisce specifiche indicazioni interpretative e modalità operative relative all’applicazione della DGR 1919/2023, con particolare riguardo a:
La Giunta regionale con la delibera n. 1919 del 13.11.2023 ha individuato:
L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.
La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.
L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.
La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.
Nel caso di strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 20 dicembre 2023, queste possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione. La Comunicazione prevede che il legale rappresentante autocertifichi il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023.
La delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023 ha previsto che il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare approvi i moduli unificati e standardizzati, le relative tabelle ed istruzioni operative per la compilazione, in materia di Autorizzazione sanitaria e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, conformi alle disposizioni regionali.
I moduli, le relative tabelle e le istruzioni operative sono diretti a supportare le procedure amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione sanitaria e alla corretta presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
Domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria – di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti (art. 6, co. 1, LR 22/2019) |
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Domanda di autorizzazione all’installazione di specifiche tecnologie - grandi apparecchiature sanitarie (art. 6, co. 2, LR 22/2019) |
La domanda deve essere compilata on line attraverso piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER (direttamente o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a) inserendo gli allegati richiesti a corredo della domanda. Gli allegati, qualora previsto, devono essere firmati con firma digitale o autografa.
ATTENZIONE:
Domanda di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (art. 7, co. 1, LR 22/2019) |
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Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio |
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MODULO 4 (53.4 KB) |
Domanda di rilascio di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria relativa al caso di più aziende o soggetti che intendono esercitare all’interno della stessa struttura fisica (art. 8, co. 6, LR 22/2019) |
Scheda 1 -ALL.MOD 4 (166.09 KB) |
Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria |
Domanda rilascio di autorizzazione all’esercizio di studio professionale medico-chirurgico e di altre professioni sanitarie (art. 8-ter, co. 2, D.LGS. 502/92) |
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Domanda di autorizzazione all’ esercizio di studio professionale odontoiatrico |
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Comunicazione ex DGR 1000/2014 di attività congiunta di professionisti – attività odontoiatria |
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NON DISPONIBILE |
MODULO 8 DA UTILIZZARE A DECORRERE DALL'01/01/2025 Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria attivati successivamente al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355 (artt. 10 e 11, LR 22/2019) |
MODULO 8 BIS (59.91 KB) |
MODULO 8 BIS DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA ACCESSO UNITARIO Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n.355 (artt. 10, 11 e 23 LR 22/2019) o attivati successivamente entro il 31/12/2024. (proroga termini presentazione Comunicazione di svolgimento attività sanitaria e adeguamento ai requisiti autorizzativi) |
Domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso/trasporto infermi |
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MODULO 10 (53.68 KB) |
Domanda di rilascio di autorizzazione o di integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura per adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede (art. 8, co. 4, LR 22/2019) |
Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria |
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Comunicazione di variazione discipline (art. 5, co. 2, LR 22/19) |
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Dichiarazione nomina direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, LR 22/19) |
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Dichiarazione variazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, LR 22/19) |
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Autodichiarazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria |
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Comunicazione di variazione di: (art. 5, co. 2, LR 22/19) |
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Comunicazione sospensione e/o ripresa attività sanitaria (art. 8, co. 5, LR 22/19) |
SCHEDA 2 (47.37 KB)– Catalogo delle prestazioni (da allegare ai moduli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)
TABELLA 1 (83.9 KB) - Tipologie di strutture per MACRO-AREE di attività/Funzioni da autorizzare all'esercizio
TABELLA 2 (162.63 KB) – ELENCO attività/funzioni da Autorizzare all'esercizio
TABELLA 3 (117.91 KB)- ELENCO discipline
Polistudi o “studi multidisciplinari. È il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nel regime dell’autorizzazione, l’erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d’attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell’accettazione - non deve comportare:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.
In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione. Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b),c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.
Sono soggetti alla Comunicazione i laureati in professioni sanitarie, iscritti all’ordine di competenza che esercitano l’attività sanitaria in studi professionali non soggetti all’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria. La Comunicazione va inviata al Comune ove ha sede lo studio.
Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.
Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.
Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all’esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti.
Il soggetto tenuto all’invio della Comunicazione è il professionista che esercita o che intende esercitare l’attività sanitaria.
In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha la sede fisica lo studio.
I moduli da utilizzarsi sono a seconda dei casi il Modulo 8 e 8 bis (vedi sezione modulistica nella pagina)
Sì.
La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l’attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, deve essere verificato se i regolamenti del Comune, ove è ubicato lo studio, consentono lo svolgimento di tale attività in una civile abitazione. La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria non deve essere confusa con la CIA (Comunicazione Inizio Attività) la quale deve essere presentata dal proprietario di un immobile, o da chi ne ha titolo, all’Amministrazione Comunale di riferimento, quando intende effettuare degli interventi di natura edilizia contestualmente all’inizio dei lavori.
No, sono soggetti alla Comunicazione soltanto gli studi in attività.
I Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta esclusi dall’obbligo di presentare la «Comunicazione» in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 in quanto:
Il 17 aprile 2024 si è svolto il webinar dedicato agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap) della Regione Emilia-Romagna in tema di Procedure applicative in materia di Autorizzazione e Comunicazione di svolgimento dell’attività sanitarie e di Anagrafe regionale delle strutture sanitarie (in attuazione della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 e della Delibera 13 novembre 2023, n. 1919).
Di seguito Il programma:
Nota prot. PG 14.03.2024.0278272.U (174.31 KB): "Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria art. 10 e 11, LR 22/2019 - Proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria".
DGR 1919/2023: L.R. N. 22/19 - Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di anagrafe regionale.
Legge regionale n.22 del 2019: Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.