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Autorizzazione dell'attività sanitaria

17 aprile 2024, webinar dedicato agli Sportelli Unici per le Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna  

Il 17 aprile 2024  si è svolto il webinar dedicato agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap) della Regione Emilia-Romagna in tema di Procedure applicative in materia di Autorizzazione e Comunicazione di svolgimento dell’attività sanitarie e di Anagrafe regionale delle strutture sanitarie (in attuazione della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 e della Delibera 13 novembre 2023, n. 1919).

Di seguito Il programma:

  • Apertura dei lavori a cura della Dott.ssa Simona Mattioli - Settore Digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Regione Emilia-Romagna
  • Quadro di riferimento giuridico ed amministrativo in materia di Autorizzazione attività sanitaria – Procedure applicative LR 22/2019 e DGR 1919/2023 Presentazione a cura della Dott.ssa Milvia Folegani - Settore Assistenza Ospedaliera, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna - Scarica la presentazione (pdf295.71 KB)
  • Illustrazione modulistica a cura della Dott.ssa Milena Michielli - Settore risorse umane e strumentali, infrastrutture, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna - Scarica la presentazione (pdf1.61 MB)


Tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che intendono erogare prestazioni sanitarie sono soggette ad autorizzazione sanitaria secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 22/2019 e i successivi provvedimenti.

La Giunta regionale con la delibera n. 1919 del 13.11.2023 ha individuato:

Autorizzazione delle attività sanitarie

L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.

  • Oggetto dell’autorizzazione sono le strutture fisiche, anche mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio nonché le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina;
  • il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante dell’organizzazione che esercita l’attività sanitaria nella struttura interessata;
  • la richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Comune territorialmente competente;
  • l'autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Comune ed è concessa a tempo indeterminato;
  • nei casi di variazioni della struttura quali adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento, o trasferimento in altra sede, il legale rappresentante deve richiedere al Comune una nuova autorizzazione o l'integrazione dell’autorizzazione in essere;
  • i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all’esercizio sono disposti con provvedimenti regionali;

Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.

Nel caso di strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 20 dicembre 2023, queste possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione. La Comunicazione prevede che il legale rappresentante autocertifichi il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n.  1919/2023.

N.B. Solo alle strutture già operanti al 20 dicembre 2023 è concessa la proroga al 3 giugno 2024 dei termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria (art. 10 e 11, LR 22/2019) da inviare ai Comuni (Modulo 8-bis) ove ha sede lo studio e la proroga al 1° ottobre 2024 dei termini per l’adeguamento degli studi ai requisiti autorizzativi (Allegato 1- DGR n. 1919/2023), come indicato nella Nota regionale. (pdf174.31 KB)

Presentazione della domanda, istruzioni per la compilazione, modulistica 

La delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023 ha previsto che il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare approvi i moduli unificati e standardizzati, le relative tabelle ed istruzioni operative per la compilazione, in materia di Autorizzazione sanitaria e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, conformi alle disposizioni regionali.

I moduli, le relative tabelle e le istruzioni operative sono diretti a supportare le procedure amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione sanitaria e alla corretta presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

Azioni sul documento

ultima modifica 2024-04-24T17:22:26+02:00
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i MODULI, LE RELATIVE TABELLE, LE SCHEDE E LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Moduli di competenza regionale da inviare all'indirizzo dgsanaccreditamento@postacert.regione.emilia-romagna.it 

MODULO 1  (docx57.86 KB)

Domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria – di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti (art. 6, co. 1, LR 22/2019) 

MODULO 2  (docx47.56 KB)

 

Domanda di autorizzazione all’installazione di specifiche tecnologie - grandi apparecchiature sanitarie (art. 6, co. 2, LR 22/2019)

 

Moduli di autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria di competenza dei Comuni

In attesa di consentire la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER, i moduli e i rispettivi allegati dovranno essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede la struttura per cui si chiede l'autorizzazione 

MODULO 3  (docx50.93 KB)

Domanda di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (art. 7, co. 1, LR 22/2019) 

Scheda 1 -all. modulo 3 (docx114.31 KB)

Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio 

MODULO 4 (docx53.4 KB)

Domanda di rilascio di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria relativa al caso di più aziende o soggetti che intendono esercitare all’interno della stessa struttura fisica (art. 8, co. 6, LR 22/2019)

Scheda 1 -ALL.MOD 4 (docx166.09 KB)

Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria

MODULO 5 (docx50.82 KB)

Domanda rilascio di autorizzazione all’esercizio di studio professionale medico-chirurgico e di altre professioni sanitarie (art. 8-ter, co. 2, D.LGS. 502/92)

MODULO 6 (docx50.03 KB)

Domanda di autorizzazione all’ esercizio di studio professionale odontoiatrico

MODULO 7  (docx45.56 KB)

Comunicazione ex DGR 1000/2014 di attività congiunta di professionisti – attività odontoiatria

MODULO 8 (docx51.56 KB)

Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria attivati successivamente al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355 (artt.  10 e 11, LR 22/2019)

MODULO 8-BIS (docx54.24 KB)

Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n.355 (artt.  10, 11 e 23 LR 22/2019) 

(proroga termini presentazione Comunicazione di svolgimento attività sanitaria e adeguamento ai requisiti autorizzativi)

MODULO 9 (docx51.84 KB)

Domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso/trasporto infermi

MODULO 10 (docx53.68 KB)

Domanda di rilascio di autorizzazione o di integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura per adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede (art. 8, co. 4, LR  22/2019)

Scheda 1 all. mod. 10 (docx166.09 KB)

Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria

MODULO 11 (docx51.13 KB)

Comunicazione di variazione discipline (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 12  (docx47.16 KB)

Dichiarazione nomina direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 13 (docx47.3 KB)

Dichiarazione variazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 14 (docx46.99 KB)

Autodichiarazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria

MODULO 15 (docx47.84 KB)

Comunicazione di variazione di:
- legale rappresentante/titolare
- denominazione della struttura sanitaria
- sede legale
- ragione sociale
- forma giuridica

 (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 16 (docx46.28 KB)

Comunicazione sospensione e/o ripresa attività sanitaria (art. 8, co. 5, LR 22/19)

 SCHEDA 2 (docx47.37 KB)– Catalogo delle prestazioni  (da allegare ai moduli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)


TABELLA 1 (pdf83.9 KB) - Tipologie di strutture per MACRO-AREE di attività/Funzioni da autorizzare all'esercizio


TABELLA 2 (pdf161.04 KB)  ELENCO attività/funzioni da Autorizzare all'esercizio


TABELLA 3 (pdf117.91 KB)ELENCO discipline

FAQ- DOMANDE FREQUENTI

Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

Lo studio può essere gestito in forma singola, in forma associata o nella forma del polistudio.

  • Studio professionale singolo. Lo studio professionale è la sede di espletamento dell’attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente “necessaria l'iscrizione in appositi albi” (Art. 2229 Codice Civile);
  • Studio professionale associato. Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. L’associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l’acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.

 Polistudi o “studi multidisciplinari. È il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nel regime dell’autorizzazione, l’erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d’attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell’accettazione - non deve comportare:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.
In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione. Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b),c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.

Chi deve comunicare e a chi lo svolgimento dell'attività sanitaria?

Sono soggetti alla Comunicazione i laureati in professioni sanitarie, iscritti all’ordine di competenza che esercitano l’attività sanitaria in studi professionali non soggetti all’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria. La Comunicazione va inviata al Comune ove ha sede lo studio. 

Nel caso di studio associato chi deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.
Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività presso un poliambulatorio deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all’esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti.

Nel caso in cui l’immobile ove è collocato lo studio sia in locazione chi deve inviare la Comunicazione al Comune?

Il soggetto tenuto all’invio della Comunicazione è il professionista che esercita o che intende esercitare l’attività sanitaria.

A chi deve essere inviata la Comunicazione e con quale modalità?

In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha la sede fisica lo studio.
I moduli da utilizzarsi sono a seconda dei casi il Modulo 8 e 8 bis (vedi sezione modulistica nella pagina)

I requisiti autorizzativi previsti sono da applicarsi qualora ne ricorrano le condizioni anche se lo studio soggetto all’istituto della Comunicazione è collocato presso civile abitazione?

Sì.

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, CIA, deve essere inviata anche se lo studio è collocato in civile abitazione?

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l’attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, deve essere verificato se i regolamenti del Comune, ove è ubicato lo studio, consentono lo svolgimento di tale attività in una civile abitazione. La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria non deve essere confusa con la CIA (Comunicazione Inizio Attività) la quale deve essere presentata dal proprietario di un immobile, o da chi ne ha titolo, all’Amministrazione Comunale di riferimento, quando intende effettuare degli interventi di natura edilizia contestualmente all’inizio dei lavori.

Nel caso in cui il professionista abbia cessato l’attività prima del 20 dicembre 2023, deve comunque inviare la Comunicazione?

No, sono soggetti alla Comunicazione soltanto gli studi in attività.

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono soggetti all’obbligo di presentare la «Comunicazione»?

I Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta esclusi dall’obbligo di presentare la «Comunicazione» in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 in quanto:

  • lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è oggetto di verifica, successivamente all’apertura, circa il possesso dei requisiti minimi di cui agli ACN citati.
  • lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino ed è disciplinato da appositi accordi convenzionali.

Documentazione di approfondimento

Autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private legge regionale n. 22/2019

Nota regionale e normativa di riferimento

Nota prot. PG 14.03.2024.0278272.U (pdf174.31 KB) con oggetto: "Istituto di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria art. 10 e 11, LR 22/2019 - Proroga termini per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria".

DGR 1919/2023: L.R. N. 22/19 - Procedure applicative in materia di autorizzazione delle attività sanitarie e di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria. Prime indicazioni di anagrafe regionale.  

Legge regionale n.22 del 2019: Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. 

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