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Autorizzazione dell'attività sanitaria

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ultima modifica 14 febbraio 2025 07:09

Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria: indicazioni operative

Alla luce di vari approfondimenti che hanno portato all’adozione della nota interpretativa del Coordinatore regionale per l’Autorizzazione e l’Accreditamento P.G.30/09/2024.1090990.U in materia di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria e tenuto anche conto degli eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio (per cui è in corso il riconoscimento di calamità naturale), si è ritenuto opportuno riconoscere l’anno 2024 come periodo di transizione per l’applicazione della D.G.R. n.1919/2023.
Con  nota PG. 30/09/2024.1095375.U del Direttore generale Cura della Persona, salute e welfare è stata quindi disposta la proroga dei termini per la presentazione della domanda e per l’adeguamento ai requisiti non derogabili così come di seguito specificato.

Al 31 dicembre 2024

È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per la presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria per tutti gli studi professionali/studi associati/polistudi, siano essi:

  • esistenti al 20/12/2023;
  • equiparati a quelli esistenti (*)
  • avviati dopo il 20/12/2023 e in esercizio dopo tale data che non abbiano ancora presentato la prescritta Comunicazione in attesa dei chiarimenti forniti con la nota interpretativa del 30 settembre 2024
  • in corso di avvio nel 2024

(*) Sono equiparati alla categoria degli studi esistenti al 20/12/2023 (sia per l’applicazione delle deroghe ai requisiti cogenti (strutturali) per tutti gli studi, di cui al paragrafo 1.4.3 della DGR 1919/2023, sia per l’applicazione delle proroghe temporali rispetto ai termini di adeguamento dei requisiti non derogabili), gli studi per i quali il professionista è in grado di esibire un contratto di affitto, un rogito, un compromesso preliminare per l’acquisto di una unità immobiliare da adibire a studio professionale, ovvero una concessione edilizia per ristrutturazione o altro titolo abilitativo riferito allo studio professionale, che rechino data uguale o antecedente al 20/12/2023; (nota interpretativa)

Al 31 dicembre 2025

É prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’adeguamento ai requisiti (non derogabili) degli studi professionali/studi associati/polistudi sopra citati, esclusi i casi in cui, a seguito di controlli, sia accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, comma 3, L.R. n. 22/19).

Nuovi studi professionali/associati/polistudi

A partire dal 01/01/2025, gli studi professionali/studi associati/polistudi di nuova istituzione potranno svolgere l’attività sanitaria solo a partire dalla data di presentazione della Comunicazione e dovranno contestualmente possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR n.1919/2023 e relativa nota interpretativa.

Si ricorda che:

  •  le Comunicazioni già presentate al Comune dai professionisti sanitari sono da intendersi a tutti gli effetti valide e non vanno ripresentate.
  • la Comunicazione deve essere indirizzata al Comune in cui ha sede lo studio/studio associato/polistudio compilando il modulo online (Modulo 8 o 8bis) esclusivamente attraverso la Piattaforma Accesso Unitario | Area Personale (direttamente o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a) inserendo gli allegati richiesti a corredo della domanda.
  • per completare la Comunicazione e procedere con l’invio della stessa è necessaria la firma digitale di chi compila il modulo online (del professionista interessato o suo delegato).

Guarda il TUTORIAL che ti guida passo per passo nella compilazione on line.

Solo per quesiti relativi alla materia non reperibili nella documentazione già disponibile sul questa pagina, si prega di utilizzare la casella comunicazioneattivitasan@regione.emilia-romagna.it

Strutture soggette ad autorizzazione dell'attività sanitaria

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che intendono erogare prestazioni sanitarie sono soggette ad autorizzazione sanitaria secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 22/2019 e i successivi provvedimenti.

La Giunta regionale con la delibera n. 1919 del 13.11.2023 ha individuato:

  • le tipologie di strutture che, per la complessità delle prestazioni erogate e per il rischio che queste comportano per i pazienti o per gli operatori, per le loro dimensioni o per le loro caratteristiche organizzative, sono assoggettate all'Autorizzazione all’esercizio;
  • le tipologie di strutture assoggettate alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.

  • Oggetto dell’autorizzazione sono le strutture fisiche, anche mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio nonché le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina;
  • il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante dell’organizzazione che esercita l’attività sanitaria nella struttura interessata;
  • la richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Comune territorialmente competente;
  • l'autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Comune ed è concessa a tempo indeterminato;
  • nei casi di variazioni della struttura quali adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento, o trasferimento in altra sede, il legale rappresentante deve richiedere al Comune una nuova autorizzazione o l'integrazione dell’autorizzazione in essere;
  • i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all’esercizio sono disposti con provvedimenti regionali;

La L.R. 22/2019 ha introdotto un nuovo Istituto prevedendo che le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano soggette all’obbligo di comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria.

L’obiettivo di questo nuovo adempimento è motivato dall’esigenza di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

La L.R. prevede che la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria sia presentata dal legale rappresentante al Comune competente per territorio con modalità dematerializzate. Il legale rappresentante autocertifica il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023. La struttura sanitaria (lo studio) può svolgere l’attività sanitaria dalla data di presentazione della Comunicazione.

Nel caso di strutture già operanti alla data di pubblicazione della delibera 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 20 dicembre 2023, queste possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione. La Comunicazione prevede che il legale rappresentante autocertifichi il possesso dei requisiti individuati con la delibera di Giunta Regionale n.  1919/2023.

La delibera di Giunta Regionale n. 1919/2023 ha previsto che il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare approvi i moduli unificati e standardizzati, le relative tabelle e istruzioni operative per la compilazione, in materia di Autorizzazione sanitaria e di Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, conformi alle disposizioni regionali.

I moduli, le relative tabelle e le istruzioni operative sono diretti a supportare le procedure amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione sanitaria e alla corretta presentazione della Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

Moduli di competenza regionale da inviare all'indirizzo 
dgsanaccreditamento@postacert.regione.emilia-romagna.it
(solo per le domande riferite ai Moduli 1, 1 bis e 2)

MODULO 1 (non disponibile, in fase di revisione)

Domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuova struttura sanitaria – di ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti (art. 6, co. 1, LR 22/2019) 

MODULO 1 bis (non disponibile, in fase di revisione)

Domanda di autorizzazione alla realizzazione di posti letto in una nuova struttura sanitaria psichiatrica o per il trattamento delle dipendenze patologiche - di ampliamento, adattamento o trasformazione di posti letto di quelle esistenti (art. 6, co. 1, LR 22/2019)

MODULO 2  (docx47.56 KB)

 

Domanda di autorizzazione all’installazione di specifiche tecnologie - grandi apparecchiature sanitarie (art. 6, co. 2, LR 22/2019)

 

Moduli di autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria di competenza dei Comuni
(per le domande dal Modulo 3 al Modulo 16)

La domanda deve essere compilata on line attraverso piattaforma Accesso Unitario rete SUAP-ER (direttamente o attraverso professionista/associazione opportunamente delegato/a) inserendo gli allegati richiesti a corredo della domanda. Gli allegati, qualora previsto, devono essere firmati con firma digitale o autografa. Si può accedere alla piattaforma con credenziali SPID, CIE o con smartcard.

ATTENZIONE:

  • Se inserisci allegati con firma autografa, devi allegare anche la fotocopia di un documento di identità di chi ha firmato l'allegato
  • Le uniche estensioni accettate per gli allegati sono: .pdf, .pdf.p7m, .xml, .dwf, .dwf.p7m, .svg, .svg.p7m, .jpg, .jpg.p7m
  • Non puoi inserire due file allegati con lo stesso nome
  • Per completare la domanda e procedere con l’invio è necessaria la firma digitale. La firma deve essere rilasciata da CA certificata.
  • il documento finale è generato in formato PDF, l'unico formato accettato e non deve essere modificato. 

  • Dove è possibile trasmettere il modello unico con firma autografa è comunque necessario scaricare il pdf, stamparlo, apporre la firma autografa, scansionare tutto il cartaceo e inviare il documento in formato PDF.

Per ulteriori chiarimenti sulla procedura on line vi invitiamo a consultare le FAQ sul sito Accesso unitario.

Di seguito si pubblicano i moduli presenti anche sulla piattaforma Accesso Unitario.

MODULO 3  (docx50.93 KB)

Domanda di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria (art. 7, co. 1, LR 22/2019) 

Scheda 1 -all. modulo 3 (docx114.31 KB)

Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio 

MODULO 4 (docx53.4 KB)

Domanda di rilascio di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria relativa al caso di più aziende o soggetti che intendono esercitare all’interno della stessa struttura fisica (art. 8, co. 6, LR 22/2019)

Scheda 1 -ALL.MOD 4 (docx166.09 KB)

Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria

MODULO 5 (docx50.82 KB)

Domanda rilascio di autorizzazione all’esercizio di studio professionale medico-chirurgico e di altre professioni sanitarie (art. 8-ter, co. 2, D.LGS. 502/92)

MODULO 6 (docx50.03 KB)

Domanda di autorizzazione all’ esercizio di studio professionale odontoiatrico

MODULO 7  (docx45.56 KB)

Comunicazione ex DGR 1000/2014 di attività congiunta di professionisti – attività odontoiatria

MODULO 8
disponibile solo sulla piattaforma accesso unitario

MODULO 8 DA UTILIZZARE A DECORRERE DALL'01/01/2025

Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria attivati successivamente al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n. 355 (artt.  10 e 11, LR 22/2019)

MODULO 8-BIS

non disponibile per scadenza dei termini

Comunicazione svolgimento di attività sanitaria in studi medici e di altre professioni sanitarie non soggetti ad autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria già operanti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della DGR n. 1919/2023 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, n.355 (artt.  10, 11 e 23 LR 22/2019) 

(proroga termini presentazione Comunicazione di svolgimento attività sanitaria e adeguamento ai requisiti autorizzativi)

MODULO 9 (docx51.84 KB)

Domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso/trasporto infermi

MODULO 10 (docx53.68 KB)

Domanda di rilascio di autorizzazione o di integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura per adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento o trasferimento in altra sede (art. 8, co. 4, LR  22/2019)

Scheda 1 all. mod. 10 (docx166.09 KB)

Scheda sintetica di presentazione delle attività/funzioni per integrazione dell’autorizzazione in essere per variazione della struttura sanitaria

MODULO 11 (docx51.13 KB)

Comunicazione di variazione discipline (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 12  (docx47.16 KB)

Dichiarazione nomina direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 13 (docx47.3 KB)

Dichiarazione variazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 14 (docx46.99 KB)

Autodichiarazione direttore sanitario o responsabile della struttura sanitaria

MODULO 15 (docx47.84 KB)

Comunicazione di variazione di:
- legale rappresentante/titolare
- denominazione della struttura sanitaria
- sede legale
- ragione sociale
- forma giuridica

 (art. 5, co. 2, LR 22/19)

MODULO 16 (docx46.28 KB)

Comunicazione sospensione e/o ripresa attività sanitaria (art. 8, co. 5, LR 22/19)

 SCHEDA 2 (docx47.37 KB)– Catalogo delle prestazioni  (da allegare ai moduli 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11)


TABELLA 1 (pdf85.3 KB)- Tipologie di strutture per MACRO-AREE di attività/Funzioni da autorizzare all'esercizio


TABELLA 2 (pdf162.65 KB)  ELENCO attività/funzioni da Autorizzare all'esercizio


TABELLA 3 (pdf117.91 KB)ELENCO discipline

Documentazione di approfondimento

Quali sono le modalità organizzative di uno studio professionale?

Lo studio può essere gestito in forma singola, in forma associata o nella forma del polistudio.

  • Studio professionale singolo. Lo studio professionale è la sede di espletamento dell’attività del professionista, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio non ha rilevanza giuridica autonoma e, in quanto strettamente collegato al professionista, cessa di avere efficacia al cessare dell’attività del professionista stesso. Nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente di professione intellettuale, per esercitare la quale è unicamente “necessaria l'iscrizione in appositi albi” (Art. 2229 Codice Civile);
  • Studio professionale associato. Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. L’associazione, infatti, regolamentata in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti, è lo strumento di cui gli stessi si avvalgono per condividere gli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l’acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.

 Polistudi o “studi multidisciplinari. È il caso in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri. In questi casi, perché non si ricada nel regime dell’autorizzazione, l’erogazione delle prestazioni di ciascuno - a parte la possibilità di condivisione della sala d’attesa, del servizio igienico per gli utenti e dell’accettazione - non deve comportare:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali,
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale.
In assenza delle caratteristiche sopra indicate, il locale dove il singolo professionista espleta la propria attività conserva la natura di studio, anche in presenza di uno o più studi comportanti la necessità di autorizzazione. Qualora, invece, sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a), b),c) ci si trova in presenza di un poliambulatorio, con conseguente necessità dei requisiti relativi, ivi compresa la presenza del direttore sanitario.

Chi deve comunicare e a chi lo svolgimento dell'attività sanitaria?

Sono soggetti alla Comunicazione i laureati in professioni sanitarie, iscritti all’ordine di competenza che esercitano l’attività sanitaria in studi professionali non soggetti all’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria. La Comunicazione va inviata al Comune ove ha sede lo studio. 

Nel caso di studio associato chi deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui si tratti di studio associato, la Comunicazione deve evidenziare i dati richiesti per ognuno dei professionisti associati ed essere sottoscritta da tutti.
Nel caso di polistudio, la Comunicazione deve essere presentata da ciascuno dei professionisti costituenti il polistudio.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività presso un poliambulatorio deve presentare la Comunicazione?

Nel caso in cui un professionista eserciti la propria attività presso un poliambulatorio non deve presentare alcuna Comunicazione, in quanto il poliambulatorio è già autorizzato all’esercizio ex LR 22/2019 o altre norme regionali previgenti.

Nel caso in cui l’immobile ove è collocato lo studio sia in locazione chi deve inviare la Comunicazione al Comune?

Il soggetto tenuto all’invio della Comunicazione è il professionista che esercita o che intende esercitare l’attività sanitaria.

A chi deve essere inviata la Comunicazione e con quale modalità?

In attesa che sia resa possibile la compilazione on line della modulistica attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, i moduli e i rispettivi allegati devono essere compilati e inviati via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha la sede fisica lo studio.
I moduli da utilizzarsi sono a seconda dei casi il Modulo 8 e 8 bis (vedi sezione modulistica nella pagina)

I requisiti autorizzativi previsti sono da applicarsi qualora ne ricorrano le condizioni anche se lo studio soggetto all’istituto della Comunicazione è collocato presso civile abitazione?

Sì.

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, CIA, deve essere inviata anche se lo studio è collocato in civile abitazione?

La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l’attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, deve essere verificato se i regolamenti del Comune, ove è ubicato lo studio, consentono lo svolgimento di tale attività in una civile abitazione. La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria non deve essere confusa con la CIA (Comunicazione Inizio Attività) la quale deve essere presentata dal proprietario di un immobile, o da chi ne ha titolo, all’Amministrazione Comunale di riferimento, quando intende effettuare degli interventi di natura edilizia contestualmente all’inizio dei lavori.

Nel caso in cui il professionista abbia cessato l’attività prima del 20 dicembre 2023, deve comunque inviare la Comunicazione?

No, sono soggetti alla Comunicazione soltanto gli studi in attività.

Gli studi dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta sono soggetti all’obbligo di presentare la «Comunicazione»?

I Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta esclusi dall’obbligo di presentare la «Comunicazione» in virtù di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, ai sensi del Dlgs. n. 502/1992 in quanto:

  • lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è oggetto di verifica, successivamente all’apertura, circa il possesso dei requisiti minimi di cui agli ACN citati.
  • lo studio del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino ed è disciplinato da appositi accordi convenzionali.

Ulteriori risposte a quesiti di carattere generale sono disponibili nella relazione (pdf368.4 KB)a cura di Milvia Folegani, presentata durante il webinar del 15 aprile 2024 di CNA Benessere e Sanità. 

Risposte a quesiti specifici

Quesito in tema di “Polistudio” e di Società tra Professionisti (STP) - In risposta al quesito teso a chiarire se un “polistudio”, costituito nelle forme della Società Tra Professionisti (STP) - in cui tutti i professionisti sono iscritti allo stesso Ordine, Albo e Collegio - sia soggetto all’istituto della Comunicazione oppure, in quanto organizzato in forma societaria, sia soggetto all’Autorizzazione sanitaria all’esercizio, si fornisce la seguente risposta.

I polistudi introdotti e definiti dalla delibera di Giunta regionale n. 1156/2008, presentano proprie specifiche caratteristiche organizzative che li differenziano dalle Società Tra Professionisti (STP). Essi, infatti, sono definiti come una modalità organizzativa di “esercizio dell’attività sanitaria [...] in cui più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri”. La sopracitata delibera prevede inoltre che l’organizzazione del polistudio non deve comportare il coordinamento delle attività sanitarie e professionali, una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie, l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale. Tale definizione, che esclude in maniera esplicita ogni forma di associazione e di coordinamento tra i professionisti, elimina la possibilità che un polistudio possa essere organizzato nelle modalità di STP. La nota regionale Prot. 30/09/2024.1090990.U, conformemente ai richiamati provvedimenti regionali, in materia di polistudi, prevede che “Non deve essere fatto riferimento a Società (o denominazioni di fantasia), condizione organizzativa che comporta la trasformazione del polistudio in ambulatorio o poliambulatorio, fattispecie soggetta all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria”.
Ne deriva quindi che il Polistudio organizzato in STP è escluso dall’Istituto della Comunicazione.

(Riferimenti: DGR 1156/08, Circolare Regionale n. 7/2023, Nota regionale 30.09.2024.1090990.U)

Quesito in tema di provvedimenti amministrativi previsti per gli esercenti le professioni sanitarie in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di invio al Comune della Comunicazione di svolgimento dell’attività sanitaria, cui è fornita la seguente risposta.

Previo approfondimento del tema in oggetto, è ragionevole ritenere che non possa contestarsi nulla al soggetto che, pur dovendo adempiere, non effettua la Comunicazione di cui all’art. 10 della legge regionale n. 22/2019. Le norme di riferimento ribadiscono il principio generale per cui le sanzioni amministrative devono essere espresse, tipiche e non applicabili in via retroattiva, mentre, con riferimento al caso di specie, la disciplina non prevede nulla, salvo ribadire l’importanza e l’obbligo della Comunicazione viste le sue finalità; pertanto, non sembra si possano esercitare forme di coercizione. Chiarito quanto sopra, è comunque sempre ammesso per il Comune procedere a controlli delle attività sanitarie e, se presentassero condizioni tali da pregiudicare la tutela della salute dei cittadini (art. 11, co. 3, LR 22/2019), disporre la loro sospensione previa diffida all’esercente dell’attività sanitaria.

Quesito in tema rotazione dei professionisti sanitari all’interno del medesimo studio, cui è fornita la seguente risposta.

La DGR 53/2013 al punto 2.2. dell’allegato, prevede il divieto che in una struttura sanitaria siano svolte attività diverse da quelle sanitarie. La nota interpretativa PG 30.09.2024.1090990.U, in Tabella 1, prima riga, prima colonna, prevede  che “la rotazione dei professionisti (valevole sia per gli studi esistenti che per i nuovi)” sia possibile “solo con altri professionisti sanitari”, tenuto conto di quanto disposto al “Punto 2.2 dell’Allegato alla D.G.R53/2013” e cioè che nelle strutture sanitarie (fattispecie generale in cui sono stati inclusi gli studi professionali soggetti a Comunicazione) possano essere svolte esclusivamente attività sanitarie.  Ne deriva quindi che la rotazione dei professionisti è ammessa soltanto nel caso in cui questa avvenga tra soli professionisti sanitari e alle condizioni disposte dalla nota regionale soprarichiamata.

Il 17 aprile 2024  si è svolto il webinar dedicato agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (Suap) della Regione Emilia-Romagna in tema di Procedure applicative in materia di Autorizzazione e Comunicazione di svolgimento dell’attività sanitarie e di Anagrafe regionale delle strutture sanitarie (in attuazione della Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22 e della Delibera 13 novembre 2023, n. 1919).

Di seguito Il programma:

  • Apertura dei lavori a cura della Dott.ssa Simona Mattioli - Settore Digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Regione Emilia-Romagna
  • Quadro di riferimento giuridico ed amministrativo in materia di Autorizzazione attività sanitaria – Procedure applicative LR 22/2019 e DGR 1919/2023  Presentazione a cura della Dott.ssa Milvia Folegani - Settore Assistenza Ospedaliera, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna - Scarica la presentazione (pdf295.71 KB)
  • Illustrazione modulistica a cura della Dott.ssa Milena Michielli - Settore risorse umane e strumentali, infrastrutture, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna - Scarica la presentazione (pdf1.61 MB)

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