Autorizzazione e accreditamento sanitario
Autorizzazione e accreditamento
Il processo di autorizzazione e accreditamento sanitario è mirato ad assicurare la qualità dei servizi e dell'assistenza. Riguarda le organizzazioni, le strutture sanitarie, e i professionisti.
L’autorizzazione è finalizzata a garantire il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza per i pazienti e per gli operatori in qualsiasi struttura sanitaria, pubblica o privata, che operi in Emilia-Romagna. L’autorizzazione all’esercizio viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura, a seguito di istruttoria di una apposita Commissione dell’Azienda Usl di riferimento. Per lo svolgimento di attività sanitarie caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa, è previsto l’obbligo di presentazione della Comunicazione di svolgimento dell’attività sanitaria al Comune competente per territorio. a minore complessità, è invece previsto l’obbligo della comunicazione al Comune competente per territorio.
L’accreditamento conferisce alle organizzazioni, alle strutture sanitarie e ai professionisti, già in possesso di autorizzazione sanitaria, lo status di "soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale". Prevede il possesso di requisiti ulteriori che fanno riferimento alla qualità dell’assistenza sanitaria e alle relative modalità di valutazione. È concesso dalla Regione Emilia-Romagna a seguito di istruttoria del Coordinatore Autorizzazione e Accreditamento (di seguito “Coordinatore”), e della successiva verifica dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (di seguito “OTA”) finalizzata ad accertare il possesso o il mantenimento dei requisiti.
La Legge Regionale 6 novembre 2019, n. 22
Il sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie ha preso avvio con la Legge Regionale n. 34/1998 (modificata dalla Legge Regionale n. 2/2003 e dalla Legge Regionale n. 4/2008).
L’esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa regionale ha consentito di valutare le strutture sanitarie pubbliche e private, includendo progressivamente differenti e molteplici tipologie di strutture e favorendo un percorso di sviluppo continuo della qualità.
A distanza di 20 anni, con la Legge Regionale 06 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” si è voluto introdurre principi di semplificazione a favore di cittadini ed imprese e, allo stesso tempo, innovare la disciplina e garantire trasparenza e sicurezza mediante la conoscenza e la sorveglianza di tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie.
La LR n. 22/2019 dà attuazione a provvedimenti nazionali finalizzati ad allineare ed uniformare il sistema di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie sul territorio italiano, introducendo disposizioni volte a garantire una maggiore coerenza tra gli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni, mediante la ridefinizione dei ruoli e delle funzioni di coordinamento e l’adozione di strumenti informativi comuni.
Per una maggiore tutela dei cittadini, l’autorizzazione è obbligatoria per tutte le attività sanitarie, ivi comprese tipologie precedentemente escluse. Infatti, la LR 22/2019 ha introdotto un regime autorizzativo semplificato per le attività a minore complessità clinica ed organizzativa, per le quali è prevista la sola Comunicazione.
In materia di accreditamento vengono ridotti i tempi di concessione e di rinnovo, mentre la durata dell’accreditamento viene estesa da 4 a 5 anni. Inoltre, vengono introdotti sistemi di monitoraggio delle strutture accreditate mediante indicatori dell’attività e dei risultati.
A garanzia della terzietà della valutazione, la legge definisce le funzioni dell’OTA e le sue interrelazioni con la Direzione Generale competente in materia di sanità e con le strutture oggetto di verifica tecnica.
Il Direttore generale competente in materia di sanità rappresenta il soggetto istituzionale che concede o nega l’accreditamento.
Il nuovo modello delineato dalla Legge Regionale è stato implementato attraverso l’adozione dei necessari atti amministrativi attuativi:
- DGR n. 2212 del 22/11/2019 e n. 1315 del 12/10/2020, che individuano il Coordinatore con la finalità di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie e recano prime disposizioni attuative;
- Determinazione del Direttore generale competente in materia di sanità n. 7786 del 08/05/2020, che costituisce un apposito gruppo di lavoro, dotato delle necessarie competenze tecniche, con il compito di supportare il Coordinatore. Ai lavori del gruppo partecipano i referenti dei Servizi della Direzione e i referenti dell’OTA per le attività di sviluppo del sistema integrato di autorizzazione e accreditamento;
- Determinazione del Direttore generale competente in materia di sanità n. 2237 del 08/02/2022, di aggiornamento della Determinazione n. 7786/2020;
- Determinazione del Direttore generale competente in materia di sanità n. 5460 dell’1/4/2020, in cui è stato pubblicato l’elenco delle strutture sanitarie interessate alla proroga dei termini degli accreditamenti concessi che conservano validità per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione.
- DGR nr. 886 del 06.06.2022 “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019”
Ulteriori provvedimenti relativi alle tematiche sopra esposte, nonché inerenti al funzionamento dell’OTA, sono reperibili nelle seguenti pagine web dedicate all’Accreditamento.
In cosa consiste l'accreditamento sanitario
Tutte le organizzazioni sanitarie pubbliche e quelle private che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale devono ottenere preventivamente l’accreditamento secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 22/2019 e i successivi atti attuativi.
In particolare, la DGR nr. 886 del 06.06.2022 “Nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019” disciplina l’istituto dell’accreditamento e dà indicazioni in materia di rilascio, rinnovo e variazione.
L’accreditamento viene rilasciato in coerenza con il fabbisogno espresso dalla programmazione regionale (DGR nr. 466 del 06.04.2021), subordinatamente al possesso dell’autorizzazione all’esercizio o di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria e alla verifica del possesso di ulteriori requisiti.
Ai fini del rilascio, del rinnovo e delle variazioni (es. ampliamenti) dell’accreditamento, le strutture devono presentare domanda al Direttore generale competente in materia di sanità, corredata della documentazione che attesta il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi (generali e specifici).
La domanda di accreditamento comprende anche la dichiarazione del possesso dei requisiti della funzione di governo aziendale della formazione continua.
Oggetto della richiesta è l’attività sanitaria correntemente svolta al fine di consentirne una valutazione effettiva. Pertanto, le attività che si intendono avviare in un secondo momento, rispetto alla data di presentazione della domanda, non possono essere richieste in accreditamento.
Tutta la documentazione è soggetta a valutazione di completezza, coerenza e ammissibilità da parte del Coordinatore, il quale è supportato nelle sue funzioni dai Settori della Direzione generale in materia di sanità, dall’OTA e dal gruppo di lavoro “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”.
Il Direttore Generale competente in materia di sanità, a seguito degli esiti della fase istruttoria, adotta l’atto di concessione/diniego dell’accreditamento, su proposta motivata del Coordinatore. L’accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni, prevedendo il termine per la risoluzione delle criticità emerse. La durata dell’accreditamento è di cinque anni.
Tutti i provvedimenti inerenti all’accreditamento sono pubblicati sul BURERT.
L’elenco completo delle organizzazioni e strutture sanitarie private accreditate è reperibile nel portale regionale Amministrazione trasparente.
Nel periodo di vigenza dell’accreditamento, la struttura potrà erogare tutte le prestazioni riconducibili a tipologia di struttura e/o disciplina e/o tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che, nel frattempo, non siano stati emessi ulteriori requisiti specifici applicabili.
La verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento viene effettuata dall’OTA:
- entro sei mesi dall’atto di concessione, nel caso di nuovo accreditamento;
- entro il periodo di vigenza dell’accreditamento, nei casi di rinnovo e variazione.
La verifica del possesso dei requisiti generali viene effettuata avendo a riferimento l’intera organizzazione, intesa come l’insieme di responsabilità, processi e strutture in cui attività e prestazioni vengono svolte.
Obiettivo dei requisiti generali è verificare nelle strutture sanitarie pubbliche e private la presenza di processi di controllo sulla qualità e sulla sicurezza dell’organizzazione e dei servizi erogati e la presenza di processi di verifica dei risultati, in particolare rispetto alla gestione del rischio, coerenti con gli otto criteri di cui alla DGR 1943/2017.
Ai requisiti generali si affiancano i requisiti specifici, distinti per disciplina, che prevedono caratteristiche di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo, oltre che elementi che delineano le competenze professionali necessarie, gli elementi di qualificazione dei percorsi/processi, gli indicatori di monitoraggio e i servizi che devono essere acquisiti per garantire l’effettuazione delle attività. Tali requisiti sono reperibili nelle seguenti pagine web dedicate all’Accreditamento.
La modulistica per la richiesta di rilascio, variazione, rinnovo dell’accreditamento, le istruzioni per la loro corretta compilazione e le domande frequenti (FAQ) inerenti alla domanda sono reperibili nella pagina dedicata: