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FAQ - L’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito

DOMANDE E RISPOSTE

A  L’ESENZIONE TICKET IN BASE AL REDDITO

A1 Come si ottiene, in sintesi, l’esenzione ticket in base al reddito?

A partire dal 1° ottobre 2021 l’esenzione ticket per reddito viene registrata sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti sulla base delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate. Viene quindi prodotto un attestato di esenzione che è scaricabile dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e l’informazione è inviata al Medico di Medicina Generale o al Pediatra.

A2 Cosa devo fare se non ho l’esenzione registrata sul mio attestato ma ritengo di avere i requisiti per ottenerla?

Chi non riceve l’esenzione, perché non presente nei dati forniti da Agenzia delle Entrate, ma ritiene di averne diritto, può farne richiesta rilasciando un’autocertificazione del possesso dei requisiti necessari.

A3 Come posso rilasciare l’autocertificazione?

L’autocertificazione può essere rilasciata accedendo al proprio FSE, nella sezione Autocertificazioni del menù a sinistra della pagina principale. In questa sezione è possibile compilare in maniera guidata sia l’autocertificazione per le famiglie con due o più figli a carico, sia l’autocertificazione per reddito e disoccupazione

Ai link sono disponibili le informazioni su come presentare l’autocertificazione tramite il FSE:

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/servizi-on-line/autocertificazioni-servizi-online

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/autocertificazione-per-esenzione-dal-ticket-per-reddito

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/i-miei-documenti/autocertificazioni/autocertificazione-fa2

A4 L’esenzione che mi è stata rilasciata d’ufficio può essere annullata?

Nel caso venga rilasciata d’ufficio una esenzione per reddito sulla base di informazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate, ma il cittadino non si riconosca nelle condizioni che danno diritto al rilascio dell’esenzione (ad esempio perché ha un reddito superiore), ne deve richiedere l’annullamento su apposito modulo fornito dalla Azienda Usl. In questo modo l’esenzione sarà cancellata a decorrere dalla data del rilascio.

A5 L’autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito può essere rilasciata solo dall’interessato?

In base al DPR 445/2000, l'autocertificazione deve essere rilasciata dall’interessato, ma può essere rilasciata e firmata da altri soggetti nei seguenti casi:

  • dal genitore che esercita la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori
  • dal tutore se l’interessato è soggetto a tutela
  • dall’amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto
  • dall’interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela.

A6 Chi deve compilare l’autocertificazione del diritto all’esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 per i figli minori a carico?

L’autocertificazione, in base al DPR 445/2000, non può essere rilasciata dal figlio minore, ma deve essere rilasciata:

  • dal genitore che esercita la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori
  • dal tutore se l’interessato è soggetto a tutela
  • dall’amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto
  • dall’interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela.

A7 L’autocertificazione del diritto all’esenzione per FA2 (famiglie con due o più figli a carico) può essere rilasciata solo dall’interessato?

L’autocertificazione per FA2 può essere rilasciata da uno dei genitori per tutto il nucleo familiare, non occorre quindi presentare una autocertificazione per ogni componente del nucleo, ma una sola autocertificazione cumulativa per l’intero nucleo familiare.

A8 Ho già una esenzione dal ticket per reddito posso chiederne un’altra avendone i requisiti?

NO, qualora si possiedano i requisiti per avere diritto a due diverse tipologie di esenzione per reddito (esempio E01 ed E04) sarà possibile registrarne solo una, considerando che la seconda non darebbe luogo ad alcun beneficio economico ulteriore. Sono tutte esenzioni totali dal ticket, pertanto a fronte di una esenzione non è prevista la partecipazione al costo per nessuna prestazione specialistica.

Se invece sono in possesso di altra esenzione parziale ad esempio FA2 posso avere anche una esenzione per reddito

A9 L’esenzione per l’anno in corso si può chiedere solo all’inizio di ogni anno?

L’esenzione, se non riconosciuta d’ufficio, si può chiedere in qualunque momento dell’anno e la sua validità parte dal giorno del suo rilascio. In qualsiasi giorno venga rilasciata, la scadenza resta comunque il 31 marzo dell’anno successivo. Nei casi di assistenza sanitaria a scadenza, l’esenzione scade contemporaneamente all’assistenza.

A10 Ho già l’esenzione dal ticket per invalidità (o per patologia), posso chiedere anche l’esenzione per reddito, avendone i requisiti?

Non c’è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per reddito e quando ci sono i requisiti la persona potrebbe avere diritto ad entrambe le esenzioni. Se l’esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base al reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.

Se invece l’esenzione per invalidità esenta dal pagamento del ticket solo le visite/esami collegati alla specifica invalidità (così come avviene per l’esenzione per patologia), è utile chiedere anche l’esenzione per reddito, che sarà utile per le altre prestazioni sanitarie. In presenza di esenzione per reddito ed anche di esenzione per invalidità/patologia, il medico registrerà nella ricetta medica di prescrizione di visite/esami il codice di esenzione più favorevole in quel caso per la persona interessata.

A11 Per il minore in adozione/affido/comunità residenziale chi  deve compilare l’autocertificazione?

Per il minore in adozione/affido/comunità residenziale il modulo di autocertificazione deve essere compilato dal soggetto giuridicamente titolare dell’adozione/affidamento del minore: il genitore adottivo o affidatario, il responsabile della comunità residenziale, il sindaco ecc...

A12 Cosa devo fare se nel corso dell’anno non ho più i requisiti per l’esenzione?

Se nel corso dell’anno vengono meno i requisiti che danno diritto all’esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un’occupazione), occorre procedere alla REVOCA, dando immediata comunicazione all’Azienda Usl, presso gli sportelli aziendali dedicati o tramite FSE. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, non bisogna attendere la scadenza del certificato. Ogni persona che ha sottoscritto l’autocertificazione per ottenere l’esenzione dal ticket, si è impegnata formalmente a chiedere la revoca del certificato di esenzione se vengono meno i requisiti dichiarati che ne attestavano il diritto.
In questo caso non si dovranno versare i ticket non pagati in precedenza, ma da quel giorno non si avrà più l’esenzione.

A13 Cosa devo fare se mi accorgo di avere rilasciato una autocertificazione non veritiera?

Se ci si rende conto di avere reso una dichiarazione non vera per una errata valutazione del proprio reddito occorre procedere all’ANNULLAMENTO dell’esenzione. In questo caso l’esenzione viene cancellata a partire dal primo giorno di rilascio e dovranno essere pagati gli eventuali ticket non versati per prestazioni fruite.

A14 Cosa può accadere se ho dichiarato dati non veri per ottenere l’esenzione?

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.
L’Azienda Usl controlla il contenuto di tutte le autocertificazioni, verificando la veridicità di quanto dichiarato, anche sulla base dei dati sul reddito che vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate a partire dall’anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

A15 Cosa può accadere se ho usufruito dell’esenzione ticket senza averne diritto?

Se, durante il periodo di validità dell’autocertificazione, mi rendo conto che le mie condizioni sono cambiate e ho inconsapevolmente utilizzato il certificato per usufruire dell’esenzione, devo chiedere l’annullamento o la revoca dell’esenzione.

Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall’Azienda Usl, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati e il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.

A16 L’Azienda Usl controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l’esenzione?

L’Azienda USL è tenuta a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.

Tutte le autocertificazioni rilasciate vengono inviate all’Agenzia delle Entrate che le controlla e informa l’Azienda USL degli esiti di questo controllo

B  REQUISITI PER L’ESENZIONE IN BASE AL REDDITO

B1 Quali sono i requisiti necessari per essere esenti ticket in base al reddito?

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

  • i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione E01)
  • i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01)
  • i disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Nota Bene: Ai sensi del D.Lgs 150/15 (job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione ma occorre autodichiararlo sullo stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione
  • i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03) o i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a €11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04) Il reddito considerato è riferito all’anno precedente.
  • a decorrere dal 1 aprile 2024 e fino  31 marzo 2025, il lavoratore colpito da situazione di crisi, tramite autocertificazione può accedere all’esenzione codice E99 per prestazioni di specialistica ambulatoriale, con i seguenti criteri:

    • l’essere cittadino residente in un Comune dell’Emilia-Romagna;
    • possedere un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) standard oppure un ISEE corrente, per l’anno 2024/2025, pari o inferiore a 15.000 €;
    • essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, al momento della dichiarazione:

        a) essere privi di lavoro e possedere entrambe le seguenti caratteristiche:

  • dopo l’01/10/08, aver perso involontariamente un lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente oppure aver cessato un’attività di lavoro autonomo esercitata tramite la titolarità di una P.IVA;
  • non essersi mai rioccupati, in un periodo successivo all’evento di cui al punto precedente, con altro lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente o con attività di lavoro autonomo diversa dalle forme parasubordinate o occasionali;

b) lavoratori sospesi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con intervento di un trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga;

c) familiari fiscalmente a carico di una persona che si trova in una delle condizioni precedenti.

B2 Il reddito percepito e la condizione del nucleo familiare, ai fini dell’esenzione, a che anno si riferiscono?

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito percepito nell’anno precedente. Così come il reddito, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all’anno precedente. Una modifica della condizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro… ) può quindi comportare una variazione del reddito da autocertificare all’Azienda Usl ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket, ma solo a partire dall’anno successivo.

B3 Come posso sapere qual è il mio reddito dell’anno precedente se non ho ancora presentato la dichiarazione dei redditi o ricevuto il CUD o altro analogo modello?

Nei primi mesi dell’anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell’anno precedente, si dovrà compilare l’autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito, anche basandosi sulla precedente dichiarazione dei redditi, se la situazione non è modificata.

Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovrà immediatamente darne comunicazione all’Azienda Usl, pagare gli eventuali ticket non versati e riconsegnare il certificato di esenzione.

B4  Cosa si intende per “nucleo familiare” ai fini dell’esenzione?

Fanno parte del nucleo familiare a fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Nel caso di coppie separate o unioni di fatto, quando il figlio (sia minore che maggiorenne) è a carico di entrambi i genitori al 50%, sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio. Si dovrà tenere conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.

B5 Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare ai fini dell’esenzione è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione redditi presentata riferita all’anno precedente. Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, Modello UNICO persone fisiche.

“Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell’anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall’IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento.”
(fonte: chiarimenti forniti dal Ministero della salute Direzione programmazione sanitaria dott.ssa Silvia Arcà, 26 marzo 2014)

L’eventuale reddito al di sotto dei 2840,51 euro percepito dai familiari a carico va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare, anche se è inferiore alla soglia minima sopra la quale è riconosciuta una posizione fiscale individuale.

In caso di dubbi sull’identificazione del reddito complessivo rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale e ai Patronati.

B6 Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51. Questo limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età superiore a 24 anni.

 Sono familiari a carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero
  • altri familiari conviventi a carico:
  1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  2. i discendenti dei figli
  3. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
  4. i genitori adottivi
  5. i generi e le nuore;
  6. il suocero e la suocera;
  7. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

B7 Assegno unico per i familiari a carico 

L’assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito dal decreto legislativo n. 230/2021. Si tratta di un beneficio economico che spetta a partire dal 1° marzo 2022, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e che viene concesso mensilmente dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare.
L’articolo 3 del citato decreto ha specificato i requisiti soggettivi che il richiedente deve avere, stabilendo che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, l’assegno è riconosciuto a condizione che il richiedente:

  • sia residente e domiciliato in Italia
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (in essere al momento della presentazione della domanda) con durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della stessa domanda.

Per maggiori dettagli o approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Inps n. 23 del 9 febbraio 2022, con la quale sono state illustrate le regole per richiedere l’assegno, le modalità e i termini per la presentazione della domanda.

B8 Quali  sono  le  condizioni  per  avere  l’esenzione  ticket  E02  per disoccupazione in base al reddito?

Devono essere presenti sia la condizione di disoccupazione che la condizione di reddito.

1) Condizione di disoccupazione:

“Ai fini dell’esenzione dal ticket E02 in base al reddito si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato) un’attività da lavoro dipendente. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto un’attività lavorativa, né il soggetto che ha cessato un’attività di lavoro autonoma  (fonte: Ministero della salute, portale www.salute.gov, FAQ esenzioni per reddito)

La condizione di disoccupazione deve essere presente al momento della prescrizione della visita/esame/farmaco.

Le persone collocate in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono usufruire di questa esenzione dal ticket.

Chi ha un rapporto di lavoro dipendente non può essere considerato disoccupato, ai fini dell’esenzione dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali.

2) Condizione di reddito:

L’esenzione è possibile se oltre allo status di disoccupato la persona appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo - riferito all’anno precedente - fino a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.

L’indennità di disoccupazione è compresa nel calcolo del reddito.

L’esenzione dal ticket per disoccupazione è estesa anche ai familiari a carico fiscale della persona disoccupata.

In alcuni casi la persona disoccupata, oltre ai requisiti di esenzione ticket per disoccupazione, possiede anche i requisiti per usufruire dell’esenzione stabilita dalla Regione per i lavoratori colpiti dalla crisi (vedi domanda B12 e schema di confronto B13). Potrà quindi decidere su quale condizione basarsi per usufruire dell’esenzione: nel primo caso (in base al reddito) richiederà alla propria Azienda Usl il certificato di esenzione ticket, nel secondo (in base alle misure anticrisi) autocertificherà la condizione di lavoratore colpito dalla crisi secondo le modalità indicate alla domanda B9.

B9 E’ sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all’esenzione ticket in base al reddito?

No, non è sufficiente. Il cittadino over 65enne ha diritto all’esenzione ticket in base al reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico.

B10 Il cittadino disoccupato che ha perso una precedente occupazione autonoma può avere diritto all’esenzione ticket in base al reddito?

Possono rientrare nella categoria dei disoccupati che hanno diritto all’esenzione E02 per reddito esclusivamente coloro che hanno perso una precedente occupazione alle dipendenze - quindi non un’occupazione autonoma / libero professionale. Lo stabilisce la circolare del Ministero della sanità n. 100 del 17 gennaio 1996, tuttora in vigore.

I lavoratori autonomi che hanno perso il lavoro dopo il 1° ottobre 2008 possono fruire dell’esenzione regionale E99 per lavoratori colpiti dalla crisi, compilando l’apposita autocertificazione attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Ai link seguenti sono disponibili le informazioni su come presentare l’autocertificazione tramite il FSE:

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/servizi-on-line/autocertificazioni-servizi-online

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/autocertificazione-per-esenzione-dal-ticket-per-reddito

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/i-miei-documenti/autocertificazioni/autocertificazione-fa2

B11 Il cittadino straniero extracomunitario disoccupato ha diritto all’esenzione ticket in base al reddito?

Il cittadino straniero extracomunitario disoccupato, per perdita di una precedente occupazione nel territorio nazionale, ha diritto all’esenzione dal ticket per reddito, se iscritto al Servizio sanitario regionale. Per ottenerla deve autocertificare lo status di disoccupato compilando l’apposita autocertificazione attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Ai link seguenti sono disponibili le informazioni su come presentare l’autocertificazione tramite il FSE:

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/servizi-on-line/autocertificazioni-servizi-online

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/autocertificazione-per-esenzione-dal-ticket-per-reddito

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/i-miei-documenti/autocertificazioni/autocertificazione-fa2

B12 Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione ticket in base al reddito?

Il cittadino con pensione di reversibilità ha diritto all’esenzione se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti e se supera i 65 anni.

B13 Quali  sono  le  condizioni  per  avere  l’esenzione  ticket  regionale E99 per lavoratori colpiti dalla crisi?

A decorrere dal 1 aprile 2024 e fino  31 marzo 2025, il lavoratore colpito da situazione di crisi, tramite autocertificazione può accedere all’esenzione codice E99 per prestazioni di specialistica ambulatoriale, con i seguenti criteri:

  • l’essere cittadino residente in un Comune dell’Emilia-Romagna;
  • possedere un’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) standard oppure un ISEE corrente, per l’anno 2024/2025, pari o inferiore a 15.000 €;
  • essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, al momento della dichiarazione:

        a) essere privi di lavoro e possedere entrambe le seguenti caratteristiche:

  • dopo l’01/10/08 , aver perso involontariamente un lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente oppure aver cessato un’attività di lavoro autonomo esercitata tramite la titolarità di una P.IVA;
  • non essersi mai rioccupati, in un periodo successivo all’evento di cui al punto precedente, con altro lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente o con attività di lavoro autonomo diversa dalle forme parasubordinate o occasionali;

       b) lavoratori sospesi da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con intervento di un trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga;

      c) familiari fiscalmente a carico di una persona che si trova in una delle condizioni precedenti.

L’autocertificazione potrà essere rilasciata come di consueto tramite Fascicolo Sanitario Elettronico accedendo al menù “servizi on line” alla voce “Autocertificazioni”. In questa sezione dal 1 aprile sarà disponibile il rilascio di autocertificazione con i nuovi requisiti.

Per ulteriori informazioni sull’esenzione dal ticket prevista dalla Regione per i lavoratori colpiti dalla crisi telefonare al numero verde del Servizio sanitario regionale 800 033 033 (dal lunedì al venerdì ore 8,30 -18.00, sabato ore 8,30-13,00) o consultare la Guida ai servizi, nella pagina principale del portale del Servizio sanitario regionale ER Salute salute.regione.emilia-romagna.it scrivendo nel campo “cerca” “esenzione crisi”.

B14 Per la persona disoccupata: confronto tra l’esenzione ticket E02 (nazionale, in base al reddito) e l’esenzione ticket E99 (regionale, tra le misure anticrisi) consulta la tabella (pdf63.06 KB)

B15 La persona che non risulta attualmente iscritta nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, in quali casi viene considerata, ai fini fiscali, comunque residente nel territorio italiano?

Il concetto di residenza fiscale è contenuto nel secondo comma dell’articolo 2 del Tuir. Le persone fisiche che non risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente sono comunque considerate residenti in Italia, ai fini tributari, quando hanno nello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, anche non continuativi) il domicilio o la residenza.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 del Codice civile).

Con la circolare n. 304/1997 è stato specificato, inoltre, che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza di un soggetto va verificato tenendo conto anche della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste quando la persona ha mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Si ricorda, infine, che sono in ogni caso considerate residenti, salvo prova contraria, le persone che sono state cancellate dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto ministeriale del 4 maggio 1999.


C. UTILIZZO DELL’ESENZIONE

C1 Il certificato di esenzione ticket per reddito va portato sempre con sé?

Dal 1° maggio 2011 l’esenzione deve essere riportata sulla ricetta di prescrizione.

Il medico di famiglia riceve in automatico l’informazione sulle esenzioni dei suoi assistiti, quindi non dovrebbe essere necessario presentargli ogni volta il certificato di esenzione. E’ invece necessario presentarlo allo specialista del Servizio sanitario regionale, al momento della prescrizione di una visita o di un esame, all’accesso al Pronto Soccorso, per usufruire delle visite che non richiedono una prescrizione medica.

C2 Il medico di famiglia/pediatra di libera scelta viene informato della mia nuova esenzione?

Il medico di famiglia e il pediatra ricevono direttamente l’informazione sulle esenzioni dei propri assistiti attraverso la rete informatica regionale. Non è quindi essere necessario presentare il certificato di esenzione al proprio medico/pediatra, ogni volta che compila una ricetta per visite o esami specialistici.

C3 Il  medico  mi  ha  rilasciato  una ricetta  in  cui  non  è  indicata  l’esenzione per reddito, alla quale ho diritto: cosa devo fare?

Occorre verificare allo sportello dell’Ausl la corretta registrazione della propria esenzione, in modo che le ricette siano emesse già corrette in automatico.

La ricetta dovrà essere riscritta, per riportare l’indicazione del diritto all’esenzione, ma solo se si è già in possesso del “certificato di esenzione dal ticket in base al reddito” rilasciato dall’Azienda Usl.

C4 Al momento della prescrizione di una visita/esame ho diritto all’esenzione per reddito, ma il giorno della visita/esame non ne ho più diritto: cosa devo fare?

Se al momento della prescrizione ho diritto all’esenzione dal pagamento del ticket, e questo diritto è stato riportato nella ricetta, non si dovrà pagare il ticket, anche se il giorno della visita/esame non si hanno più i requisiti per l’esenzione.

C5  Al momento della prescrizione di una visita/esame non ho diritto all’esenzione per reddito, ma il giorno della visita/esame ne ho già diritto: cosa devo fare?

Se al momento della prescrizione non avevo diritto all’esenzione dal pagamento del ticket (e quindi nella ricetta non era riportata alcuna esenzione), ma il giorno della visita/esame ho già i requisiti ed è già stato rilasciato il certificato di esenzione, per poter usufruire dell’esenzione dal ticket la ricetta deve essere riscritta dal medico.
E’ il caso di chi, ad esempio, ha maturato i requisiti per l’esenzione (compimento dei 65 anni, perdita del lavoro..) nel periodo intermedio tra il rilascio della ricetta e il giorno della visita o dell’esame prescritti.

C6 Sono residente fuori regione e devo effettuare una visita o un esame in Emilia-Romagna, può essermi riconosciuta l’esenzione ticket per reddito?

Se nella ricetta di prescrizione, anche rilasciata in altra regione, è indicato il codice di esenzione dal ticket per reddito, la persona non dovrà pagare il ticket.

C7 Sono residente fuori regione, può essermi prescritta in Emilia- Romagna una ricetta con indicato il codice di esenzione ticket per reddito?

Può essere rilasciata (ad esempio da uno specialista) una prescrizione di visite/esami ad un cittadino residente in altra regione con indicato il codice di esenzione dal ticket per reddito, se la persona interessata:

  • presenta al medico prescrittore il certificato di esenzione ticket per reddito rilasciato dalla propria Azienda Usl
  • ha presentato al medico specialista la prescrizione della visita, rilasciata dal proprio medico di famiglia, che indica il codice di esenzione

In assenza di certificato di esenzione o di ricetta esente, non potrà essere rilasciata una ricetta che riporti il codice di esenzione per reddito.

C8 Occorre il mio consenso per trasmettere al medico di famiglia i miei dati di esenzione per reddito?

Il consenso della persona assistita viene espresso nel momento in cui firma il modulo di autocertificazione, sul quale è precisato che “i dati inerenti le esenzioni per reddito saranno messi a disposizione dei medici prescrittori affinché possano disporre di tale informazione ai fini della corretta compilazione della prescrizione medica”.

Nel caso di esenzioni rilasciate d’ufficio l’interessato può accedere ai propri dati, chiedere che vengano corretti, integrati o, nei casi previsti, cancellati.

D RINNOVO DELL’ESENZIONE

D1 Quando  scade  l’esenzione  dal  ticket  in  base  al reddito?

Tutte le esenzioni in base al reddito che vengono registrate d’ufficio hanno validità fino al 31 Marzo dell’anno successivo. Se l’anno successivo l’Agenzia delle Entrate conferma l’informazione sull’esenzione, questa viene riconosciuta nuovamente per un altro anno. Se invece non viene confermata, l’esenzione viene chiusa. Nel caso il cittadino ritenga di averne ancora diritto può presentare autocertificazione (vedi sopra).

INFORMAZIONI

Come rilasciare l’autocertificazione tramite FSE?

Ai link seguenti sono disponibili le informazioni su come presentare l’autocertificazione tramite il FSE:

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/servizi-on-line/autocertificazioni-servizi-online

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/autocertificazione-per-esenzione-dal-ticket-per-reddito

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/i-miei-documenti/autocertificazioni/autocertificazione-fa2

https://support.fascicolo-sanitario.it/guida/i-miei-documenti/autocertificazioni/autocertificazione-fa2

Accedendo al proprio FSE, nella sezione autocertificazioni, sono visibili quelle rilasciate in precedenza, è possibile visualizzare le proprie esenzioni già presenti in Anagrafe ed è possibile rilasciare una nuova Autocertificazione.

In particolare:

  • Esenzione per nucleo Familiare: in caso di nascita recente di un figlio per certificare esenzione FA2 riservata alle famiglie con almeno due figli a carico. In questa sezione compaiono già compilati i dati del dichiarante, occorre poi inserire tutti i componenti del nucleo familiare ai quali verrà assegnata l’esenzione. La stessa dichiarazione si utilizza per revocare l’esenzione per uno o più componenti del nucleo familiare
  • Esenzione per reddito/disoccupazione: per autocertificare una esenzione per disoccupazione (E02) o per lavoratore colpito dalla crisi (E99), oppure per autocertificare una esenzione per reddito qualora non sia già stata riconosciuta d’ufficio (verificare prima l’informazione già presente in Anagrafe)

    In questa sezione sono già compilati tutti i dati del dichiarante, e sono spuntabili solo le voci compatibili con la propria età. Quindi, per esempio in caso di età inferiore a 65 anni la voce relativa all’esenzione E01 non è selezionabile.

A chi mi devo rivolgere per informazioni o approfondimenti?

  • In caso di dubbi sulla propria situazione di reddito ci si può rivolgere all’Agenzia delle Entrate, ad un Patronato, al CAAF o ad altro soggetto che offre assistenza fiscale.
  • Per informazioni sui requisiti per l’esenzione telefonare al numero verde 800 033 033 (dal lunedì al venerdì ore 8,30 -1800, sabato ore 8,30-13,00) o consultare la Guida ai servizi nella pagina principale del portale web del Servizio sanitario regionale ER Salute scrivendo nel campo “cerca” “esenzione reddito”

Nello stesso portale del Servizio sanitario regionale si possono consultare e scaricare le istruzioni per compilare l’autocertificazione e il modulo per richiedere l’annullamento/ revoca del certificato di esenzione.

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ultima modifica 2024-03-20T14:16:56+02:00
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