Esenzione famiglie con almeno due figli (FA2)
A partire dal 2 maggio 2025 sono esentati dal pagamento della quota di compartecipazione per la prima visita specialistica i figli di età inferiore o uguale a 14 anni residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori e ai figli a carico.
A tutti i soggetti che ne hanno diritto, presenti sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti, viene attribuito in automatico un codice di esenzione (FA2) sulla base delle informazioni presenti sulle dichiarazioni dei redditi rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate. L’esenzione scade in automatico al compimento dei 15 anni.
É possibile verificare la presenza del codice di esenzione accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (sezione “Profilo - Dati personali”), oppure tramite gli sportelli aziendali abilitati.
I cittadini che ritengano di avere diritto all’esenzione per una modifica del nucleo familiare fiscale, rispetto a quanto risulta nel sistema, possono rilasciare una dichiarazione (vedi di seguito FAQ "Consegna dichiarazione") che attesti la composizione del nucleo familiare fiscale tramite Fascicolo Sanitario Elettronico (dal menù “Servizi on line” alla voce “Autocertificazioni”) oppure presso gli sportelli cup aziendali. In questo caso verrà assegnata l’esenzione a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.
FAQ - Domande Frequenti
Quali novità dal 2 maggio 2025?
A partire dal 2 maggio 2025 i figli di età inferiore o uguale a 14 anni residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, sono esentati dal pagamento della quota di compartecipazione per le prime visite specialistiche (25 €).
I cittadini che ritengono di avere diritto all’esenzione per una modifica del nucleo familiare fiscale, possono rilasciare una dichiarazione che attesti la composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso, quindi, verrà assegnata l’esenzione a tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.
Come si applica il ticket
Visite ed esami specialistici
Il ticket per ogni ricetta che contiene la sola prima visita è di 25 €.
Le persone residenti in Emilia-Romagna titolari di esenzione FA2 non sono tenute al pagamento di questo ticket.
L’esenzione si applica solo ai cittadini residenti in regione Emilia-Romagna.
L’esenzione non si applica ai cittadini non residenti in Emilia-Romagna, anche se hanno scelto il medico in questa regione.
Pronto soccorso
In caso di accesso in Pronto soccorso, si applicano le regole di compartecipazione alla spesa previste dalla normativa vigente in materia; pertanto, in caso di accesso PS improprio è previsto il pagamento del ticket, anche qualora il cittadino sia in possesso dell’esenzione FA2.
Se successivamente all’accesso in Pronto soccorso vengono prescritte visite specialistiche, in questo caso è applicabile l’esenzione FA2.
Chi ha diritto all'esenzione FA2
A chi viene assegnato il codice di esenzione?
Il nuovo codice di esenzione FA2 è riconosciuto ai figli a carico di età inferiore o uguale a 14 anni, residenti in Emilia-Romagna, presenti nell’Anagrafe Regionale degli assistiti che appartengono a un nucleo familiare fiscale con almeno 2 figli a carico, e scade automaticamente al compimento del quindicesimo anno di età.
Il reddito del nucleo familiare non costituisce criterio per il riconoscimento dell’esenzione
I figli a carico fiscalmente hanno diritto all’esenzione?
Hanno diritto all’esenzione i figli di età inferiore o uguale a 14 anni che appartengono ad un nucleo familiare con almeno due figli a carico fiscalmente.
Esempi:
- Famiglia con due figli a carico di 10 e 14 anni: entrambi i figli hanno diritto all’esenzione
- Famiglia con due figli a carico di 10 e 15 anni: solo il figlio di 10 anni ha diritto all’esenzione
- Famiglia con due figli a carico di 15 e 18 anni: i figli non hanno diritto all’esenzione
- Famiglia con due figli di cui uno non fiscalmente a carico: i figli non hanno diritto all’esenzione indipendentemente dall’età
Come viene assegnata la nuova esenzione?
L’esenzione viene attribuita ai figli di età inferiore o uguale a 14 anni a seguito si rilascio di dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare fiscale e scade al compimento del quindicesimo anno di età.
L’esenzione può essere chiusa d’ufficio?
Si, ogni anno vengono verificate le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare inserite nei modelli di dichiarazione dei redditi (per esempio 730, Unico) nella sezione “Familiari a carico”, se a seguito della verifica emergono modifiche relative alla composizione del nucleo familiare tali da non consentire il riconoscimento dell’esenzione, questa viene chiusa.
Riconoscimento dell'esenzione
Occorre mostrare l’esenzione ogni volta che si va dal medico?
Non occorre. Il dato sulla esenzione viene inserito sull’Anagrafe Regionale degli Assistiti e riportato in automatico nella ricetta di prescrizione
Chi deve indicare nella ricetta il codice esenzione?
▪ Il codice esenzione viene riportato in automatico in ogni ricetta sulla quale è presente una prima visita specialistica.
▪ É opportuno che il cittadino verifichi sempre, al momento della prescrizione o comunque prima dell’erogazione della prestazione, che il proprio codice esenzione sia indicato nella ricetta e che sia corretto. Se il codice manca, il cittadino dovrà accertarsi che il codice di esenzione gli sia stato assegnato correttamente sull’anagrafe Regionale degli Assistiti accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure rivolgendosi agli appositi sportelli della Azienda Usl di residenza o di assistenza.
▪ Nel caso in cui le informazioni anagrafiche siano corrette ma la ricetta emessa dal medico non riporti il codice di esenzione, il cittadino lo comunica al medico prescrittore.
É una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano l’esenzione?
I dati sul nucleo familiare fiscale raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) e da persone autorizzate al loro trattamento e tenute al segreto professionale o al segreto d’ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul nucleo familiare, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona.
Dichiarazione
In quali casi si deve presentare la dichiarazione della composizione del nucleo familiare fiscale?
La dichiarazione può essere presentata se un cittadino ritiene che il figlio di età inferiore o uguale a 14 anni abbia diritto all’esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale (ad esempio per la nascita di un altro figlio).
Analogamente, la dichiarazione può essere presentata nel corso dell’anno se il nucleo familiare fiscale subisce modifiche (nuovi figli nati o familiari non più a carico)
Qualora un cittadino ritenga che il figlio non abbia più diritto all’esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale, è suo compito e responsabilità rilasciare una dichiarazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare fiscale.
Che cosa si dichiara esattamente nella propria dichiarazione?
Consegnando o inviando la propria dichiarazione all’Azienda Usl di residenza, a quella di assistenza o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, la persona comunica la composizione del proprio nucleo familiare fiscale.
Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?
Per il riconoscimento di questa esenzione, il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi e dai figli a carico fiscalmente:
- figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero
- figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000,00, fino a 24 anni di età anche se non conviventi e residenti all’estero
Non si considera il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente il diritto all’esenzione?
Una modifica della composizione del nucleo familiare fiscale (nascita/decesso di un figlio, reddito autonomo di un figlio) può comportare una variazione del diritto al riconoscimento dell’esenzione da dichiarare all’Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket.
È invece necessario che i soggetti siano residenti in Emilia-Romagna.
Consegna della dichiarazione
È preferibile rilasciare la dichiarazione utilizzando il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.
In caso di impossibilità a usare il fascicolo, i moduli per l’dichiarazione sono disponibili presso gli sportelli CUP, possono essere scaricati dai siti web delle Aziende Usl o ai seguenti link:
Modulo dichiarazione familiari a carico (formato word) (18.07 KB)
Modulo dichiarazione familiari a carico (formato pdf) (119.31 KB)
Chi presenta la dichiarazione?
È possibile presentare una unica dichiarazione per tutti i figli del nucleo familiare fiscale, firmata dal dichiarante. L’esenzione viene registrata in anagrafe per tutti i figli del nucleo familiare fiscale indicati nel modulo.
Controlli sulle dichiarazioni
Vengono fatti controlli sulle dichiarazioni?
L’Azienda Usl è tenuta ad attivare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti. Per i controlli sono utilizzati i dati della fascia di reddito.
Chi rilascia dichiarazioni false è punito ai sensi del Codice Penale. Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa.
Quando vengono fatti controlli sulle dichiarazioni?
Le dichiarazioni vengono controllate a partire dal momento in cui sono disponibili le dichiarazioni dei redditi relative all’anno di presentazione della dichiarazione, ad esempio le dichiarazioni rilasciate nel 2019 potranno essere controllate a partire dal 2021.
Casi particolari, cosa fare?
L’assistito con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza
La persona con domicilio in un’Azienda Usl diversa da quella di residenza può consegnare l’eventuale dichiarazione anche all’Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia, solo se l’Azienda Usl di domicilio è in Emilia-Romagna.
L’assistito non residente in Emilia-Romagna
La persona non residente in Emilia-Romagna (né con domicilio sanitario/scelta del medico nella nostra Regione) non può usufruire di questa esenzione.
Informazioni e segnalazioni
A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull’applicazione dei ticket?
Per informazioni si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna 800033033.
Si può accedere alla pagina del portale E-R Salute dedicata all’applicazione dei ticket Come si applica il ticket? — Salute
Ci si può rivolgere agli sportelli dell’Azienda Usl che ricevono le dichiarazioni, agli sportelli CUP o all’ URP Ufficio relazioni con il pubblico dell’Azienda Usl.
A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull’applicazione dei ticket?
Per segnalazioni ci si può rivolgere all’URP Ufficio relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie. Di seguito il link per accedere ai contatti:
Uffici Relazioni con il pubblico - Guida ai Servizi