Quesiti relativi alla DGR 68/2019
Con riferimento alla previsione contenuta nel paragrafo "Integrazioni e precisazioni riguardanti le attività di mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso", secondo cui "In ragione della introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta" si chiede:
Al ricorrere di quali presupposti oggettivi e soggettivi è possibile disporre la riapertura dei termini? Ovvero, la previsione opera in via generale per tutti i casi in cui i termini per la delocalizzazione siano già decorsi (sebbene la sala da gioco e il punto sensibile siano stati sin dall'origine oggetto delle operazioni di mappatura e l'interessato non abbia presentato istanza di proroga nei tempi stabiliti dall'All. 1 della DGR 831/2017 o l'abbia presentata priva dei presupposti previsti dalla stessa Delibera, con conseguente rigetto della istanza) o la possibilità di riapertura termini deve intendersi riferita unicamente al caso di apertura di nuovi luoghi sensibili come la locuzione "In ragione della introduzione della deroga di cui sopra" sembra intendere?
Si tratta dunque di una previsione che, sulla base di una interpretazione sia letterale che di natura logica e teleologica, non può che trovare applicazione solo in questi casi.
Da un punto di vista letterale e logico la locuzione "In ragione della introduzione della deroga di cui sopra” fa evidente riferimento ad una deroga e nello specifico alla deroga che immediatamente precede la previsione della possibilità di riapertura (la previsione della possibilità di riapertura dei termini è collocata immediatamente dopo la deroga sugli effetti della nuova mappatura).
Dal punto di vista della ratio, una diversa interpretazione equivarrebbe ad una riapertura generalizzata dei termini e ciò non appare coerente con le finalità dei divieti e degli obblighi introdotti dalla normativa in questione. La ratio della deroga è quella esplicitata nella previsione stessa, cioè di tutelare il legittimo affidamento da parte di coloro che “regolari ab origine” o “regolarizzati mediante successiva delocalizzazione”, potrebbero aver fatto degli investimenti. A questi soggetti, e solo a questi, la delibera riconosce, in ragione del legittimo affidamento e in relazione all’entità dell’eventuale investimento effettuato, la possibilità di non dover chiudere entro i termini ordinari previsti nella delibera n. 831, cioè sei mesi dalla comunicazione dell’avvenuta mappatura. Per questi, e solo per questi casi, la delibera consente, in presenza di nuova mappatura, di fare istanza di delocalizzazione, anche se i termini iniziali per la delocalizzazione fossero già scaduti (proprio perché il titolare, essendo in regola e non avendo – o non sapendo ancora di avere - luoghi sensibili nelle vicinanze non aveva chiesto di delocalizzare).
Una diversa interpretazione, oltre che non supportata da elementi di natura letterale e logica, condurrebbe ad una generalizzata possibilità di delocalizzare non coerente se non incompatibile con le finalità del divieto e con le modalità attuative dello stesso, come finora disciplinate.
Quindi l’interpretazione corretta, tra le due prospettate, è senz’altro la seconda: la possibilità di chiedere la delocalizzazione (con riapertura dei termini) è legata alla nuova mappatura ed è riservata a chi prima non lo ha fatto perché in regola e che ora può invece ritenere di farlo perché si ritrova ad una distanza inferiore a 500 mt da un luogo sensibile, come “certificato” dalla nuova mappatura.
Applicabilità dell’art. 103 comma 2 del D.L. 18/2020 alla proroga prevista dalla D.G.R. 68/2019 per la delocalizzazione di sale dedicate ad attività di gioco esclusiva
Il comma 2 dell’art. 103 DL18/2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”. La tipologia degli atti di cui al comma 2 è tassativa, in quanto la ratio della norma è quella di prorogare ope legis la validità di titoli abilitativi per “coprire” il tempo di svolgimento dei lavori, tempo dilatato dalla pandemia, al fine di evitare la loro scadenza.
La proroga di massimo sei mesi prevista dalla DGR 68/2019 è invece collegata all’istanza di delocalizzazione e può essere disposta per ulteriori sei mesi, sulla base di valutazioni che possono ovviamente tenere conto della situazione creata dalla pandemia; non si ritiene invece che ulteriori proroghe – straordinarie e derogatorie rispetto alla disciplina regionale - possano essere disposte in applicazione diretta dell’art. 103 del DL 18/2020".