Subentri e contratti
Il subentro di un esercente in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (per esempio un bar) in cui erano già installati apparecchi da gioco si configura come nuova installazione?
No. La casistica di equiparazione alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito prevista dal comma 2 ter dell’art. 6 della LR 5 del 2013 non contempla il caso del cd. subentro, cioè la cessione del contratto tra esercente e concessionario in caso di trasferimento di azienda. Per regolare questo caso bisogna applicare l’art. 2558 codice civile, primo comma che prevede, nel caso del trasferimento di azienda o di ra-mo di azienda che, se non è diversamente pattuito, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere per-sonale.
Il contratto in essere tra la precedente impresa e il concessionario dei giochi deve ritenersi ricompreso tra quelli che passano all’acquirente senza bisogno di nuova stipulazione.
La sostituzione di un apparecchio di gioco per avaria, si configura come nuova installazione, in un locale situato a meno di 500 metri da un luogo sensibile?
No. E’ possibile sostituire una macchina guasta con altro apparecchio senza aumentare naturalmente il numero totale degli apparecchi e avendo cura di dotare la nuova macchina dell’etichetta adesiva con numero identificativo, data di collegamento telematico e scadenza del contratto di concessione pari a quella dell’apparecchio sostituito.
Nella delibera regionale 831/2017 viene più volte citato il divieto di rinnovo del contratto tra esercente e concessionario, per gli apparecchi art. 110 comma 6 del TULPS, collocati in locali siti a meno di 500 metri da luoghi sensibili. Qual è esattamente il contratto di cui si parla?
La norma regionale considera il contratto con il concessionario di rete e non con il noleggiatore dell’apparecchio. Questi contratti con i concessionari sono in scadenza nel 2022.