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Accreditamento definitivo

Quale e’ la durata dell’accreditamento definitivo?

L’accreditamento definitivo ha una durata minima di tre anni e una durata massima di cinque anni. Al termine del periodo, l’accreditamento definitivo può essere rinnovato per una analoga durata, ma per una sola volta.

Il rinnovo è subordinato:

  • alla presentazione della domanda di rinnovo, da parte del soggetto gestore, almeno sei mesi prima della scadenza dell’accreditamento,
  • alla verifica della coerenza programmatica (il fabbisogno del servizio da rinnovare deve essere previsto nella programmazione distrettuale);
  • alla verifica in merito al mantenimento dei requisiti;
  • alla valutazione dei risultati positivi dell’attività, sia sotto il profilo della effettiva erogazione, sia della percezione da parte degli utenti.

Il rinnovo non può essere concesso in presenza di modifiche agli assetti organizzativi e gestionali, oppure nel caso di cambiamenti del soggetto gestore.

Sia al termine del rinnovo, sia nel caso non sia possibile il rinnovo,il Soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento per l’ambito distrettuale attiva le procedure previste per l’accreditamento provvisorio.


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ultima modifica 2010-09-23T14:52:00+02:00
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