Seguici su

Accreditamento definitivo: quesiti specifici

Per le risposte clicca sulle domande.

Assistenza domiciliare: possibile accreditamento definitivo solo per alcuni target?

I servizi SAD strutturati nel nostro territorio hanno da tempo diviso l’AD socio-assistenziale (in grandissima prevalenza ANZIANI) e l’AD socio-educativa (in grandissima prevalenza DISABILI ADULTI) quindi ci troviamo in presenza di servizi che si sono “specializzati” in una delle due tipologie, è possibile mantenere questa situazione in regime di accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/09 ?

Nella fase di accreditamento transitorio vengono accreditati i servizi di assistenza domiciliare, sulla base di un programma di adeguamento gestionale, condiviso e sottoscritto da tutti i gestori, che indica i tempi e i modi con cui deve essere realizzata la responsabilità gestionale unitaria. A regime, il soggetto accreditato per l’assistenza domiciliare deve essere in grado di assicurare tutti i requisiti previsti per l’accreditamento definitivo, senza limitazione di aree di competenza.

Il contratto di servizio potrà prevedere ovviamente i contenuti quali quantitativi del servizio garantito e acquistato dalla committenza.


Sono previsti nuovi requisiti strutturali per le strutture già autorizzate al funzionamento?

Per l’Accreditamento transitorio valgono i requisiti richiesti prima dell’accreditamento. Pertanto non corrisponde al vero l’affermazione seconda la quale l’accreditamento ha imposto un innalzamento dei requisiti strutturali. Risulta evidente però che se una struttura non risultava in regola completamente con i requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento, ciò non è certamente imputabile all’introduzione dell’accreditamento.

Per quanto riguarda invece i requisiti strutturali previsti per l’accreditamento definitivo, va precisato che:

Per le strutture già autorizzate al funzionamento, non sono previsti nuovi stringenti e rigidi requisiti strutturali da garantire in tempi stretti, ma la presentazione, da parte del soggetto gestore, di un programma complessivo di miglioramento delle condizioni abitative e alberghiere (in particolare per quanto riguarda la dotazione di camere singole per migliorare il comfort abitativo e rispondere a particolari condizioni ed esigenze assistenziali , quali ad esempio le esigenze delle persone con gravi disturbi comportamentali, e per realizzare il progressivo superamento delle camere con più di due posti letto.). Tale programma, che va aggiornato ogni 5 anni dal momento dell’avvio dell’accreditamento definitivo, deve perseguire i miglioramenti possibili e quindi deve tener conto di limiti (anche urbanistici) ed opportunità esistenti.

I programmi delle singole strutture diventano parte di un programma di ambito distrettuale, anch’esso quinquennale, all’interno del quale vengono evidenziati i miglioramenti complessivi della dotazione di posti letto esistenti nel territorio del distretto.

E’ a livello di ambito distrettuale che occorre garantire il rispetto dei bisogni delle persone ed il raggiungimento anche dell’obiettivo di progressivo miglioramento delle condizioni abitative.


Nei centri socio-riabilitativi diurni per disabili i requisiti previsti dalla DGR 514/09 ed il nuovo sistema di remunerazione portano ad un abbassamento degli attuali requisiti di personale?

I requisiti introdotti con la DGR 514/09 non prevedono un abbassamento dei requisiti di personale attualmente in essere, così come il sistema di remunerazione approvato con la DGR 219/10 per l’accreditamento transitorio dei centri socio-riabilitativi diurni prevede dei meccanismi di flessibilità che consentono di cogliere le diverse situazioni organizzative.

L’organizzazione dei servizi per disabili presenta attualmente un livello di articolazione e differenziazione che è obiettivo regionale riportare a maggiore omogeneità.

Tale situazione ha reso necessario individuare per l’accreditamento transitorio (vedi allegato C della DGR 514/08) un criterio omogeneo minimo di interpretazione dei requisiti di personale già previsti dalla DGR 564/00 per l’autorizzazione al funzionamento, che ovviamente non esclude la possibilità di mantenere le esperienze consolidatesi in questi anni con un livello di intensità assistenziale ed educativa più elevati.

Inoltre è bene tenere presente che vanno presi in considerazione due livelli diversi:

  • i requisiti minimi per accreditarsi;
  • il sistema di remunerazione, che si è attestato su un livello molto più elevato dei requisiti minimi prevedendo meccanismi di riduzione in caso di non presenza di alcuni livelli assistenziali.

Nel sistema di remunerazione definito con la DGR 219/10 per il periodo dell’accreditamento transitorio nell’allegato A sono stati infatti indicati alcuni requisiti organizzativi/assistenziali che devono essere interpretati esclusivamente come parametri di riferimento per la determinazione del costo di riferimento, rispetto ai quali la medesima deliberazione ai punti 3.1.1 e 3.1.2 prevede rispettivamente elementi di flessibilità sia in aumento che in diminuzione.

In particolare il punto 3.1.2 prevede che per il periodo dell’accreditamento transitorio, per le situazioni già esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione, può essere riconosciuto un incremento del costo di riferimento in caso di:

  • apertura del centro diurno per un numero di ore maggiore di quanto previsto nell’allegato A,
  • con assicurazione della presenza nello stesso arco orario del personale nella misura indicata;
  • maggiore presenza di operatori rispetto a quanto indicato nell’allegato A;
  • presenza di un rapporto educatori/OSS maggiore rispetto a quanto indicato nell’allegato A.

L’incremento deve essere proporzionato ad elementi oggettivi e comunque complessivamente non può superare il 10% del costo di riferimento del servizio, come determinato in base al paragrafo 3.1.1 e a tutti gli altri elementi di cui al medesimo paragrafo 3.1.2.

Alla luce di tali considerazioni, anche considerando gli investimenti effettuati attraverso il Fondo regionale per la non autosufficienza per l’area disabili, risulta evidente che eventuali processi di riorganizzazione dei servizi che portino a livello locale a riduzioni del personale non sono collegabili a scelte ed indirizzi regionali.


Quali sono i titoli per svolgere la funzione di educatore?
Con la Dgr 514/09 sono stati indicati i titoli necessari per svolgere la funzione di educatore nei servizi socio-sanitari sottoposti ad accreditamento, qual è il percorso e quali sono le indicazioni contenute nella delibera ?

In merito al ruolo dell’educatore professionale descritto nella Dgr 514/09 è utile fare le seguenti considerazioni:

1) con il provvedimento citato la regione, dopo un ampio confronto con gli enti locali, le organizzazioni sindacali, il forum del terzo settore, l’associazionismo dei disabili, i rappresentanti degli enti gestori, ha promosso e valorizzato il ruolo dell’educatore all’interno dei servizi socio-sanitari a partire da una situazione di forte eterogeneità all’interno dei servizi in merito alle attività svolte, al ruolo ed ai titoli posseduti dal personale che attualmente svolge funzioni educative.

2) come risulta dagli ultimi dati disponibili del Sistema informativo politiche sociali nei servizi diurni e residenziali per disabili che potranno essere accreditati, su 1.552 educatori in servizio ad inizio 2008, il 35% risultava in possesso di una qualifica professionale rilasciata a livello regionale prima dell’introduzione delle lauree triennali, il 28% era invece in possesso di un diploma di laurea triennale (di cui il 25% del diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze della formazione ed il 3% in possesso del titolo di educatore professionale rilasciato ai sensi del dm 520/98), infine il 37% risultava essere senza un attestato regionale o diploma di laurea specifico;

3) a partire da tale situazione nella Dgr 514/09 è stato previsto che dall’ 1/01/2011 e comunque entro il tempo massimo del 1/1/2014, in relazione ai diversi processi di accreditamento transitorio, a regime l’educatore dovrà possedere uno dei seguenti diplomi di laurea:

a) diploma di laurea in scienze dell’educazione (classe l 19 dm 270/04) con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore nei servizi per disabili;

b) diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi del d.m. 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni. 

Nella norma è inoltre riconosciuto come valido a regime :

  • l’attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984;
  • l’attestato regionale di qualifica professionale rilasciato in passato ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, al termine di un corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS;
  • il diploma di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche o diploma di laurea triennale in sociologia con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l’attività di educatore nei servizi per disabili.

La scelta di prevedere entrambi i diplomi di laurea di educatore professionale e di “educatore sociale” è stata fatta tenendo conto del quadro normativo nazionale e dell’attuale organizzazione dei corsi di laurea triennale della nostra regione.

Considerate le preoccupazioni segnalate dagli enti gestori pubblici e privati di reclutare e disporre in numero adeguato di personale idoneo, si è scelto di riconoscere anche il diploma di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche ed il diploma in sociologia, per coloro che possono documentare un curriculum di studio ed attività di tirocinio coerenti.

4) Infine in considerazione della situazione attuale descritta in precedenza è stato previsto, in via eccezionale, la  possibilità di  continuare a svolgere il ruolo attualmente ricoperto dagli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data di avvio dell’accreditamento definitivo (01/01/2011) svolgano le funzioni di educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

  •  diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 12 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili;
  • diploma di scuola secondaria superiore con esperienza documentabile di almeno 24 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili.

In sostanza la norma propone un percorso di graduale qualificazione della situazione esistente, che a regime dovrebbe portare ad un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale.

Proprio in questa prospettiva si intende avviare una specifica indagine per avere un quadro esatto in merito al livello di formazione, esperienze, età e prospettive di permanenza al lavoro del personale in servizio privo di qualifica, per poter programmare le possibili azioni di competenza regionale finalizzate a qualificare comunque gli operatori in attività nei centri.

Si ricorda infine che il processo di implementazione dell’accreditamento prevede il monitoraggio del grado di realizzazione degli obiettivi, e dell’impatto a livello locale del percorso di accreditamento ed anche dei contenuti tecnici dei requisiti, valutando di conseguenza le eventuali modifiche e/o integrazioni da assumere da parte della Regione entro il 31.10.2010.

 

 


Azioni sul documento

ultima modifica 2010-12-14T13:28:00+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?