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Accreditamento provvisorio

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In quali casi e’ obbligatorio seguire la procedura per l’accreditamento provvisorio ?

Le procedure relative all’accreditamento provvisorio devono essere sempre attivate quando il servizio o la struttura da accreditare siano di nuova attivazione o non siano interessate da rapporti formalizzati con la committenza istituzionale.

Tali procedure debbono anche essere attivate quando sia necessario aumentare in maniera rilevante il volume del servizio da accreditare, rispetto al volume dello stesso servizio interessato da rapporti formalizzati con la committenza. Ad esempio, quando si vogliono accreditare 60 posti di una casa residenza per anziani, fino a quel momento convenzionata per 20 posti. A puro titolo indicativo, da valutare anche in relazione all’entità complessiva del volume del servizio, si può considerare rilevante l’aumento quando supera in modo netto un quinto del precedente volume convenzionato.

Le procedure per l’accreditamento provvisorio possono essere attivati anche per servizi e strutture interessate da precedenti rapporti formalizzati con la committenza, quando ciò si renda motivatamente opportuno. Ad esempio quando il gestore convenzionato non dimostra di essere adeguato ed è incorso in inadempienze contrattuali; quando si voglia passare ad una pluralità di gestori del servizio di assistenza domiciliare, quando sono state attivate nuove strutture, logisticamente più idonee di quella convenzionata, ecc.


Quali requisiti si applicano per l’accreditamento provvisorio ?

Nella concessione dell’ accreditamento provvisorio si applicano:

a) sino al 31 dicembre 2010, i requisiti valevoli per l’accreditamento transitorio, che quindi consistono per:

  • l’assistenza domiciliare nei requisiti previsti all’Allegato B della DGR 514/09;
  • il centro diurno e la casa residenza per anziani non autosufficienti i requisiti indicati nella DGR 1378/99;
  • il centro socio riabilitativo diurno o residenziale per disabili i requisiti previsti dalla DGR 564/00 in materia di autorizzazione al funzionamento, con le precisazioni contenute nell’allegato C della DGR 514/09;

b) a partire dal 1° gennaio 2011, i requisiti di riferimento valevoli per l’accreditamento definitivo contenuti nell’Allegato D della DGR 514/2009.

In entrambi i casi, il soggetto gestore deve garantire fin da subito la responsabilità gestionale unitaria nelle forme di cui punto 1.2 dell’allegato A della DGR 514/09


Si può applicare la procedura dell’invito diretto per una struttura di nuova realizzazione che si intende dare in gestione a un’ASP?

In particolare, il Comune interessato gode del diritto di superficie del terreno sulla quale si è ristrutturato l’immobile da adibire a nuova struttura per anziani e che l’Asp territorialmente competente è stata coinvolta nelle valutazioni tecniche durante l’ esecuzione lavori.

L’invito diretto risulta legittimo ad alcune condizioni.

Come indicato nella DGR 514/09 al 7.3.2. il Soggetto istituzionalmente competente può ricorrere all’invito diretto per l’individuazione del soggetto gestore in deroga alle procedure previste da punto 7.3.1, qualora:

a) il servizio da accreditare provvisoriamente possa essere garantito attraverso l’utilizzo dei servizi e delle strutture di proprietà pubblica già disponibili e gestite direttamente da parte di un Ente e ricorrano i presupposti e le condizioni previsti per l’applicazione dell’istituto dell’affidamento diretto comunemente denominato “in house providing”; tale condizione si presume ricorrente quando il/i soggetto/i gestore/i ha/hanno la disponibilità della struttura nella quale viene garantito il servizio per il quale si è evidenziata la necessità di accreditamento provvisorio e si tratta di gestione diretta nelle forme di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’allegato A, vale a dire in caso di gestione diretta da parte di un’ASP o di altro ente pubblico.

b) la programmazione abbia evidenziato univocamente e con chiarezza, in riferimento alle caratteristiche del servizi ed alla loro localizzazione, la non esistenza di una pluralità di soggetti gestori che possano candidarsi alla gestione del servizio da accreditare.

Nel caso l'ente committente decida di gestire un servizio da accreditare avvalendosi di un’ASP nella programmazione dell'ambito distrettuale deve dunque essere esplicitato non soltanto il fabbisogno di servizi a cui si intende rispondere con la nuova struttura, ma anche la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ed i criteri di individuazione della modalità di gestione, cioè attraverso il conferimento all'ASP.

Va ricordato che nella DGR 772/2007 è sancito il principio di priorità nella individuazione dei servizi da accreditare a favore dei soggetti pubblici produttori di servizi.


Quale e’ la durata dell’accreditamento provvisorio ?

Per l’accreditamento provvisorio è previsto un periodo di prova e valutazione che può variare ( a discrezione del soggetto istituzionale competente in relazione anche alla natura del servizio accreditato) da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi dalla data del rilascio. Entro detto periodo può essere presentata istanza, in tempi congrui, per la trasformazione dell’accreditamento provvisorio in accreditamento definitivo


Quale e’ il sistema di remunerazione dell’accreditamento provvisorio ?

Il sistema di remunerazione da utilizzarsi per l’accreditamento provvisorio varia in relazione ai requisiti di riferimento.

Per tutti gli accreditamenti provvisori rilasciati prima del 31.12.2010, con i requisiti dell’accreditamento transitorio, per tutto il periodo di validità dell’accreditamento transitorio vale il sistema di remunerazione per l’accreditamento transitorio (DGR 2110/2009 e DGR 219/2010).

Per gli accreditamenti provvisori rilasciati dopo l’1/1/2011 con il possesso dei requisiti dell’accreditamento definitivo varrà il sistema di remunerazione che verrà definito per l’accreditamento definitivo.


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ultima modifica 2024-03-27T15:53:15+02:00
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