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Accreditamento questioni generali

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Esiste una incompatibilità da parte del responsabile dell'ufficio di piano a svolgere anche le funzioni di responsabile del procedimento per il rilascio dell'accreditamento?

Non esiste incompatibilità allo svolgimento contestuale della funzione di responsabile di ufficio di piano e responsabile del procedimento per il rilascio dell'accreditamento. Ciò che è essenziale è che il dipendente individuato come responsabile del procedimento per il rilascio dell’accreditamento sia incardinato dentro l'amministrazione cui sono state attribuite le funzioni di "soggetto istituzionale competente al rilascio dell'accreditamento". Se tale soggetto è lo stesso nel quale è organizzato l’ufficio di piano (ad esempio nel caso di una Unione, di un comune coincidente con l’ambito distrettuale, etc.) può esserci coincidenza di funzioni nella stessa persona. In caso contrario, non esistono i presupposti giuridici per lo svolgimento della funzione amministrativa.


Possono essere sottoscritti uno o piu’ contratti di servizio per lo stesso servizio?

Per un servizio o per una struttura accreditata può essere stipulato un unico contratto di servizio, che regola tutti i rapporti tra la committenza istituzionale (Comune ed AUSL) e il soggetto gestore.
Formano pertanto oggetto del Contratto di servizio:

  • gli impegni assunti dalle parti, in conseguenza della concessione dell’accreditamento, con oneri a carico del FRNA e dei Comuni e con la eventuale contribuzione a carico degli utenti,
  • gli impegni assunti dal gestore e dalla AUSL, relativamente alla fornitura di prestazioni sanitarie, per il servizio accreditato, con eventuali oneri a carico del FSR;
  • gli impegni assunti dal gestore e dai Comuni, riguardanti requisiti e prestazioni ulteriori, rispetto a quelle previste per l’accreditamento, richieste dai Comuni e con oneri a carico dei medesimi e con un eventuale aumento della contribuzione a carico degli utenti.

L’unico caso in cui ad un atto di accreditamento conseguono più contratti di servizio è il caso di servizi o strutture interessati da un accreditamento sovra distrettuale. In tal caso, i Comuni e le AUSL che intendano avvalersi del servizio o della struttura accreditata per più ambiti distrettuali, possono stipulare contratti di servizio, distinti per ambito distrettuale.


Chi sottoscrive i contratti di servizio?

Il contratto di servizio è sottoscritto, per la committenza, da:

  • il soggetto istituzionale competente per l’ambito distrettuale, che svolge le funzioni di concessione dell’accreditamento;
  • il Comune ove ha sede il servizio e/o la struttura;
  • i Comuni del Distretto che ¿ sulla base del fabbisogno programmato ¿ intendono utilizzare il servizio oggetto dell’accreditamento;
  • >l’AUSL, per la parte concernente le prestazioni di ambito sanitario,
  • e, per i servizi finanziati dal FRNA, il soggetto individuato in ambito distrettuale per la gestione del fondo medesimo.

Il Contratto di servizio è sottoscritto, per il soggetto produttore, dal soggetto gestore che provvede effettivamente all’erogazione delle prestazioni e che ¿ attraverso una responsabilità gestionale unitaria - dispone delle relative risorse, gestisce l’organizzazione, assume la direzione del personale, assicura le attività assistenziali e di cura.

Solo in caso di accreditamento transitorio, alla presenza di forme organizzative miste, che vedono più soggetti realizzare parti specifiche dell’attività assistenziale, il contratto di servizio viene stipulato da tutti i soggetti gestori interessati, ai quali sia stato concesso l’accreditamento in forma congiunta.


Come si configura l’esercizio della funzione di sub-committenza da parte delle ASP? Come vanno intesi gli indirizzi formulati dalle Amministrazioni competenti con cui provvedono a “disciplinare le condizioni e individuare le forme dell’apporto che può essere fornito dalle Asp ai soggetti privati gestori dei servizi accreditati”?

E’ opportuno innanzitutto ricordare che l’ ASP è una azienda di produzione pubblica di servizi e nella sua qualità si soggetto gestore di un servizio accreditato stipula in quanto gestore il contratto di servizio, che per la committenza viene firmato da altri soggetti pubblici (Comune/i, AUSL). Le norme regionali, inoltre, prevedono la possibilità che i Comuni in qualità di committenti decidono di avvalersi dell’ASP come strumento tecnico per la gestione del rapporto di committenza con gestori privati (la cosiddetta sub-committenza). Se decidono in tal senso I Comuni danno indirizzi e risorse all’ ASP che a questo punto, insieme all’AUSL, firmerà e gestirà il contratto di servizio a nome e per conto dei comuni committenti, assicurando anche il monitoraggio e la valutazione dello stesso. Tale possibilità trova rinforzo nelle specifiche situazioni nelle quali è prevista la fornitura da parte di un soggetto pubblico di alcuni fattori produttivi che verranno regolati nel contratto di servizio nel rispetto di quanto previsto al capitolo 6 delle DGR 2110/2009 e 219/2010, tenendo conto dei criteri di valorizzazione dei singoli fattori produttivi che hanno portato alla definizione del costo di riferimento regionale. In ogni caso l’esercizio di questa eventuale delega non può prevedere di mettere in capo all’ASP né funzioni di programmazione né di scelta e di rilascio relative all’accreditamento.


I comuni che esprimono la committenza possono delegare la gestione dei contratti di servizio con soggetti produttori privati all’asp?

I Comuni che esprimono la committenza possono delegare all'ASP o a qualsiasi altra forma aziendale per la produzione dei servizi, costituita dai Comuni la stipulazione dei contratti di servizio con soggetti privati  relativi all'accreditamento e la loro gestione (controllo della regolare esecuzione del Contratto).  
L'atto di delega dovrà contenere gli indirizzi cui l'ASP dovrà attenersi, la regolazione dei flussi finanziari che consentano all'ASP di remunerare il servisio accreditato, eventuali accordi per la messa a disposizione della sede del servizio.  L'atto di delega è relativo ovviamente soltanto all'area di competenza dei Comuni. Per la parte relativa alla gestione del FRNA ed alle eventuali prestazioni sanitarie la competenza alla firma del contratto di servizio, che deve essere unico, è dell'AUSL.
Questa delega ovviamente non è mai possibile  se l'ASP è titolare  del servizio accreditato. Tale impossibilità vale anche nella fase di accreditamento transitorio  se l'ASP è titolare , assieme ad altri soggetti, di un accreditamento transitorio.

La possibilità delle delega è una opportunità che può trovare adeguata valorizzazione quando l'ASP mette a disposizione del soggetto privato gestore del servizio accreditato alcuni fattori produttivi (utilizzo dell'immobile, servizi amministrativi, la fornitura di utenze o di pasti, etc.).
In tal caso nel definire il Contratto di servizio  si dovrà tener conto dei  fattori produttivi che l'ASP stessa mette a disposizione del gestore e di conseguenza ridurre la remunerazione del gestore  nella misura e con le modalità previste nella normativa regionale.
La normativa regionale prevede anche i casi in cui il minor costo sostenuto dal gestore, rispetto al costo regionale di riferimento, sia utilizzato per il calcolo, in diminuzione della quota di contribuzione dovuta dall'utente.


Quali sono i limiti della delega all’asp per la cosiddetta sub commitenza?

In nessun caso i Comuni che esprimono la committenza possono delegare all'ASP  nè il ruolo di programmazione, nè quello di committenza (scelta di quali e quanti servizi sono da accreditare e conrattualizzare) nè la concessione dell'accreditamento . Ciò premesso non esistono altri vincoli o limitazioni per la eventuale delega nella stipula e controllo del contratto di servizio.


Un soggetto gestore di un servizio (tra quelli per i quali è previsto l’accreditamento) che attualmente ha un rapporto contrattuale con una pubblica amministrazione, può decidere di non richiedere l’accreditamento transitorio? In questo caso, cosa succede?

La DGR 514/2009 prevede, al punto 6.1, che i soggetti pubblici o privati gestori dei servizi socio-sanitari individuati (casa-residenza per anziani non autosufficienti, centro diurno assistenziale per anziani, assistenza domiciliare, centro socio-riabilitativo residenziale per disabili e centro socio-riabilitativo semiresidenziale per disabili) i quali, alla data di pubblicazione delle deliberazioni che determinano il sistema omogeneo di tariffe per l'accreditamento transitorio e provvisorio, hanno in essere rapporti (quali appunto convenzioni, appalti di servizio, concessioni, ecc.) con il Servizio sanitario regionale, con gli Enti locali e con le Aziende di servizio alla persona, potranno richiedere l'accreditamento transitorio.

SI ricorda che alla data attuale sono state determinate le tariffe solo per 4 tipologie di servizi. Per la quinta (centro socio-riabilitativo residenziale per disabili) al momento non è ancora attivo il percorso dell’accreditamento.

Al successivo punto 6.2 sono precisati i requisiti e le condizioni da garantire per il rilascio (sostanzialmente: autorizzazione al funzionamento, unitarietà gestionale entro avvio accreditamento definitivo, i requisiti previsti dalle normative di settore attualmente in vigore, determinate percentuali di personale qualificato progressivamente più elevate).

L'accreditamento transitorio, quindi, costituisce una facoltà e non un obbligo, come è chiaramente esplicitato alla lettera b) del punto 1.3. I soggetti pubblici committenti possono decidere di utilizzare questa facoltà, in accordo ovviamente con i soggetti gestori dei servizi.

Similmente quindi esiste la possibilità per un soggetto gestore di non voler utilizzare l’opportunità dell’accreditamento transitorio.

In tal caso il rapporto originariamente instauratosi per l'erogazione dei medesimi servizi socio-sanitari a carico delle Aziende Usl e/o degli Enti locali potrà proseguire sino alla sua scadenza legale, con le regole pattuite attualmente vigenti e che si sono formulate per effetto degli affidamenti e della regolamentazione dei rapporti originari.

Passato il termine previsto per la presentazione della domanda di accreditamento transitorio, non potrà più essere richiesto l’accreditamento transitorio.

L’erogazione dei servizi assicurata in base a rapporti che sono proseguiti con le attuali regole e che non sono stati trasformati in accreditamenti transitori, potrà essere garantita, dopo la scadenza legale dei preesistenti rapporti, unicamente con le procedure e le condizioni previste per l’accreditamento provvisorio.

In sintesi, il gestore di un servizio attualmente convenzionato che non si avvale della possibilità del percorso di graduale avvicinamento ai requisiti previsti dal regime definitivo passando attraverso l'accreditamento transitorio, svolgerà il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. In tal caso potrà eventualmente essere individuato come soggetto gestore soltanto attraverso le procedure dell'accreditamento provvisorio


Quale periodicità devono avere i documenti di analisi del fabbisogno di servizi? Possono essere rivisti annualmente in sede di elaborazione del PAA, orientando conseguentemente l’eventuale aggiornamento dei contratti di servizio?

La definizione del fabbisogno deve essere contenuta negli strumenti di programmazione.

Il Piano di zona triennale per la salute ed il benessere sociale è lo strumento ordinario che deve contenere anche la programmazione che evidenzia il fabbisogno da coprire per i servizi in regime di accreditamento.

Dal momento che il Piano di zona triennale 2009-2011 è stato già approvato, occorre verificare se il Piano approvato contiene tutti gli elementi essenziali della programmazione che costituiscono presupposto indispensabile per l'accreditamento.

Se ciò non fosse si suggerisce di integrare, nelle forme e nei modi più snelli possibili, gli strumenti di programmazione.

Le modalità e la tempistica sono definite dall'ambito distrettuale in relazione ai tempi di avvio del processo di accreditamento.

Da questo punto di vista, la verifica della coerenza programmatica è presupposto non tanto del contratto di servizio ma dell'atto di accreditamento transitorio. Ovviamente, a regime, le indicazioni programmatiche per l'accreditamento è opportuno siano contenute nell'atto di programmazione pluriennale


I posti autorizzati devono essere tutti accreditati?

NO. Non è obbligatorio che tutti i posti autorizzati siano accreditati. In generale i posti accreditati debbono essere quelli complessivamente previsti dalla programmazione territoriale.


Come comportarsi per la gestione di parte di servizio autorizzato ma non accreditato?

Nel caso di un servizio soggetto ad accreditamento solo in parte, è da premettere che esistono problematiche diverse in relazione alla natura pubblica o privata del soggetto titolare. Se trattasi di soggetto privato che dispone di tutti i fattori produttivi (immobile compreso) non si pone alcun problema. Tutto il servizio dovrà essere autorizzato: solo la parte prevista come fabbisogno nella programmazione sarà accreditato, i rapporti saranno definiti nel contratto di servizio. Se invece trattasi di soggetto titolare pubblico che ha la disponibilità dell’immobile si presentano diverse fattispecie, premesso che appare comunque opportuno riportare la produzione di servizio pubblico in linea con le scelte della programmazione territoriale, rimandando eventualmente al contratto di servizio le modalità di definizione dei rapporti sia per la parte che viene utilizzata come accreditamento sia per la rimanente parte. Per il periodo dell’accreditamento transitorio è possibile definire i rapporti con il soggetto gestore, sia per la parte accreditata del servizio sia per quella e eventualmente solo autorizzat, nel contratto di servizio, facendo riferimento per la prima al sistema di remunerazione definito per l’accreditamento transitorio e per la seconda adeguando quanto previsto nei contratti in essere. La normativa vigente non impedisce questo affidamento diretto, se adeguatamente motivato anche in relazione alla necessità di assicurare la continuità e la unitarietà della gestione, in relazione a situazione oggettive e documentabili di non possibile separatezza del servizio.


È possibile chiedere di essere accreditati in misura maggiore rispetto ai servizi convenzionati al momento dell’avvio dell’accreditamento?

In generale la richiesta di accreditamento transitorio può essere fatta sulla base dell’offerta di servizi messa a disposizione del sistema al momento dell’avvio dell’accreditamento e comunque ha come riferimento ultimo la programmazione territoriale. Tale riferimento è vincolante sia in sede istruttoria sia al momento del rilascio dell’accreditamento, al di là delle richieste formulate dal soggetto gestore nella domanda di accreditamento transitorio e rappresenta la motivazione sulla base della quale non prendere in considerazioni eventuali domande difformi dai contenuti della programmazione stessa.


L’autorizzazione al funzionamento e’ sempre necessaria?

Il servizio per il quale si chiede l’accreditamento transitorio deve avere una autorizzazione al funzionamento, se prevista dalle normative vigenti. Rispetto ai servizi per i quali attualmente è previsto il sistema di accreditamento, per esempio, al momento non è prevista l’autorizzazione al funzionamento per l’assistenza domiciliare.


Chi deve possedere l’autorizzazione? il servizio o il gestore?

Quale condizione per il rilascio dell’accreditamento transitorio è previsto che il servizio (per il quale è prevista dalle norme vigenti l’autorizzazione) sia in possesso di una autorizzazione in corso di validità. Nel corso del periodo di validità dell’accreditamento transitorio sarà necessario riportare in capo al soggetto che verrà accreditato per la gestione di quel determinato servizio, anche la relativa autorizzazione al funzionamento., se già non coincidono. DI questo percorso si dovrà fare menzione nell programma di adeguamento.


Quali sono le funzioni specifiche dell’OTAP, come regolamentate dalla DGR 514/2009?

  • istruttoria tecnica di verifica del possesso dei requisiti preliminare al rilascio dell’accreditamento transitorio, provvisorio, definitivo
  • monitoraggio e vigilanza sul mantenimento dei requisiti previsti per l’accreditamento transitorio, provvisorio, definitivo
  • collaborazione nelle azioni di accompagnamento e monitoraggio nel corso dell’accreditamento, in particolare garantendo una modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio e vigilanza sull’accreditamento integrata e coordinata con quella di monitoraggio e verifica dei contratti di servizio, svolta dai soggetti sottoscrittori
  • valutazione ¿ su richiesta del soggetto istituzionale competente al rilascio, o nel corso dell’attività di vigilanza - di eventuali condizioni che possano motivare la sospensione o la revoca dell’accreditamento transitorio, provvisorio, definitivo

Chi nomina l’OTAP, quanto dura in carica e come è composto, ai sensi della DGR 2109/09?

I componenti dell’OTAP vengono individuati come esperti ¿ secondo le indicazioni della DGR 2109/2009 - dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria competente per territorio, e successivamente nominati formalmente, una volta che abbiano superato positivamente lo specifico percorso di formazione regionale, dalla Provincia. L’OTAP dura in carica 5 anni e le modalità di individuazione e nomina rimangono le medesime anche nei rinnovi. E’ composto da esperti in ambito sociale, sanitario, assistenziale, infermieristico, educativo, tecnico-strutturale, gestionale-amministrativo.


Cosa produce l’OTAP in qualità di organo tecnico consultivo al servizio del soggetto istituzionale competente al rilascio, come esito della sua verifica?

Un rapporto di verifica in merito al possesso dei requisiti da parte del servizio che richiede l’accreditamento, fornendo al soggetto istituzionale competente al rilascio elementi per la decisione sull’accreditabilità, e quindi sull’effettivo rilascio dell’accreditamento che è di totale responsabilità del soggetto istituzionale stesso. Occorre specificare in merito all’accreditamento provvisorio, che la verifica sui requisiti, e il relativo rapporto conclusivo, vengono compiuti dall’OTAP una volta che il soggetto istituzionale competente al rilascio ha selezionato il soggetto più idoneo tra i soggetti che presentano la proposta di accreditamento. Nel caso in cui il servizio non sia ancora operativo, la verifica viene compiuta entro un certo termine dall’avvio del servizio, secondo quanto stabilito nel provvedimento di rilascio dell’accreditamento.


Cosa significa esattamente la connotazione “di ambito provinciale”, data dalla normativa all’OTAP?

L’OTAP è un gruppo tecnico di esperti, appositamente nominati dalla Provincia, che verificano il possesso dei requisiti da parte dei servizi che hanno sede nel territorio provinciale e che fanno richiesta di accreditamento. E’ possibile che, per non violare il rispetto del principio di incompatibilità ci siano occasionalmente, per singole visite di verifica, scambi/collaborazioni di esperti appartenenti a OTAP diversi e con competenza su territori provinciali limitrofi. Il “committente” dell’OTAP è comunque sempre il soggetto istituzionale competente al rilascio dell’accreditamento, quindi uno per ciascun ambito distrettuale, mentre la Provincia, oltre la nomina formale, svolge funzioni di supporto amministrativo e organizzativo e approva un regolamento di funzionamento secondo specifiche linee regionali d’indirizzo e in accordo con i soggetti istituzionali competenti al rilascio.


Che funzioni svolge il responsabile tecnico dell’OTAP ai sensi della DGR 2109/09?

  • risponde del funzionamento complessivo dell’OTAP, in particolare ai soggetti istituzionali competenti al rilascio dell’accreditamento e ai soggetti gestori di servizi che ne fanno richiesta,
  • organizza le equipe distrettuali idonee e competenti (per numero di esperti e tipologia delle competenze professionali) rispetto al servizio da verificare, garantendo che la loro attività e valutazione sia collegiale
  • assicura che l’attività di verifica sia svolta nel rispetto del principio di incompatibilità e quindi in assenza di conflitti d’interesse
  • promuove l’integrazione delle attività di verifica dell’OTAP con quelle di monitoraggio e controllo svolte sul contratto di servizio dal soggetto pubblico sottoscrittore
  • garantisce che la conclusione dell’istruttoria sia formalizzata con un rapporto di verifica in merito al rispetto dei requisiti da parte del servizio/struttura
  • assicura con il supporto della Provincia la tenuta di apposito registro di verbalizzazione dell’attività e dei rapporti di verifica, l’archiviazione della documentazione, i flussi informativi nei confronti della Regione e degli Enti locali interessati.

Che differenza c’è tra le funzioni svolte dall’Ufficio di piano in merito all’accreditamento e quelle proprie dell’OTAP?

Occorre distinguere tra la fase precedente alla costituzione dell’OTAP e quella successiva:

nella prima fase l’Ufficio di piano compie l’intera istruttoria e verifica quindi la sussistenza di presupposti, condizioni e requisiti necessari per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo. Una volta costituito l’OTAP, la verifica dei requisiti di cui alla DGR 514/09 è di sua competenza.

L’attività dell’OTAP si svilupperà principalmente ai fini del rilascio dell’accreditamento provvisorio e soprattutto del passaggio dall’accreditamento transitorio a quello definitivo e dall’accreditamento provvisorio a quello definitivo.

Sono competenze specifiche dell’Ufficio di piano:

  • la valutazione della coerenza della domanda di accreditamento di un servizio con il fabbisogno individuato dalla programmazione distrettuale
  • la valutazione e il monitoraggio del programma di adeguamento, fatti salvi eventuali rapporti di scambio e collaborazione con l’OTAP nell’attività di quest’ultimo di vigilanza sui requisiti di accreditamento

Come verificare il mantenimento dei requisiti dei posti accreditati ma non rientranti nel contratto di servizio?

Le verifiche sui servizi accreditati sono svolte dall’OTAP e riguardano l’interezza del servizio accreditato, anche se nel contratto di servizio ne è stato definito l’acquisto soltanto di una parte. Tali verifiche vanno svolte in stretta collaborazione con i soggetti tecnici che svolgono il monitoraggio e le verifiche sul corretto rispetto del contratto di servizio.


La responsabilità gestionale unitaria per l’ASP impedirà a regime, di fatto, di ricorrere a personale terzo (ad es. cooperativa) anche solo per sostituzioni?

A regime, al termine del percorso di adeguamento, con l’avvio dell’accreditamento definitivo, le forme di acquisizione di personale coinvolto nel percorso assistenziale e di cura non dipendente risultano quelle possibili a norma di legge, anche per le sostituzioni, attraverso le agenzie autorizzate. Quanto sopra fermo restando ovviamente la responsabilità generale del soggetto gestore per i risultati del servizio accreditato.


Durante l'accreditamento provvisorio e definitivo è tassativamente escluso che il gestore possa avere la disponibilità delle attività mediche, infermieristiche e riabilitative attraverso un contratto di appalto?

SI è tassativamente escluso perchè contraddice la sostanza della responsabilità gestionale unitaria  che però va precisato,  riguarda l'assistenza infermieristica e riabilitativa ma non quella medica.


Durante l'accreditamento provvisorio e definitivo è tassativamente escluso che il gestore possa avere la disponibilità delle  attività  infermieristiche e riabilitative attraverso contratti libero professionali?

In linea di  principio  non può essere escluso , anche se la natura del rapporto libero professionale non permette di definire impegni e rispetto di vincoli fondamentali per l'organizzazione, in quanto lo svolgimento della stessa è soggetto alla libera determinazione del professionista.  Pertanto si ritiene che , in condizioni eccezionali e limitate, è possibile utilizzare contratti libero professionali, ma  tenendo conto della necessità di garantire  considizioni organizzative del servizio  che nella sostanza rispettino i requisiti dell'accr5editamento e diano garanzie sulla qualità del servizio anche in termini di assegnazioni di responsabilità e modelli operativi, nel rispetto della natura dei rapporti di lavoro attivati.


Sarà possibile per le Fondazioni derogare rispetto alle indicazioni relative alla responsabilità gestionale unitaria per quanto attiene alla disponibilità del personale (anche avvalendosi totalmente di personale di soggetti terzi)?

Il punto 1.2 della DGR 514 prevede che……”In secondo luogo, i soggetti localmente competenti ad esprimere le valutazioni in ordine all’accreditamento dei servizi potranno altresì assumere decisioni differenziate rispetto alle condizioni ordinarie previste per il rilascio dell’accreditamento, relativamente a quelle ipotesi di soggetti privati non profit (ad esempio, le Fondazioni, derivanti anche dal processo di trasformazione delle Ipab) che da tempo operano nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari mettendo a disposizione ingenti risorse patrimoniali e garantendo l’erogazione dei servizi mediante l’apporto operativo di ulteriori soggetti privati.

In tali casi, ove appare difficile ricorrere a forme di aggregazione strutturali, per la diversità dei soggetti coinvolti nel processo di riorganizzazione, e non si intende disperdere un consolidato patrimonio di esperienza e di sussidiarietà sociale, si ritiene possibile che l’accreditamento venga concesso in via eccezionale alle Istituzioni già titolari di rapporti convenzionali con gli Enti locali e/o le Ausl, purché queste, pur avvalendosi dell’ulteriore apporto operativo di soggetti privati, garantiscano che l’erogazione dei servizi socio-sanitari avvenga nel rispetto dei criteri e requisiti dell’accreditamento ed assicurino direttamente la responsabilità generale dei servizi, i rapporti con gli utenti, i rapporti con i soggetti committenti ed i gestori del FSR e del FRNA, disponendo di un adeguato sistema informativo e di vigilanza, con ciò assumendosi la responsabilità sulla qualità dell’assistenza.

Anche in tali casi, comunque, il soggetto gestore del servizio accreditato dovrà assicurare, in sede di acquisizione delle risorse necessarie, che non si verifichi la frammentazione nella produzione dei servizi e che, nel rispetto dei principi posti a fondamento dell’accreditamento, sia garantita l’organizzazione e la gestione unitaria della produzione”.

La deroga, pertanto, non va intesa come possibilità di prescindere da una organizzazione e gestione unitaria della produzione bensì come possibilità che il soggetto (Fondazione ad esempio) che ha consolidato un patrimonio di esperienza e sussidiarietà sociale possa continuare ad esprimerlo rimanendo l’interlocutore della committenza pubblica anche se può ricorrere ad un soggetto esterno per la produzione del servizio.


È possibile costituire societa’ miste pubblico-privato?

Per assolvere all’obbligo del rispetto a regime (nell’accreditamento definitivo) della responsabilità gestionale unitaria, la normativa regionale (DGR 514/2009) prevede il ricorso a società miste con carattere residuale, solo dopo aver sondato tutte le altre possibilità ed opportunità prevista dalla normativa regionale sull'accreditamento.

In ogni caso l'eventuale costituzione di società miste è materia di decisione dei Comuni, che nel rispetto della legislazione vigente possono espletare una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato. In tal caso è opportuno che vengano previsti i requisiti per l’accreditamento provvisorio e definitivo per i servizi sociosanitari interessati dalla costituzione della società mista.

Su tale decisione la Regione non deve esprimere alcun parere, mentre, ai sensi della Delibera Consiglio regionale 624/2004, le forme di sperimentazione gestionale devono essere preventivamente autorizzate dalla CTSS.

Si richiama comunque l’esigenza che la costituzione di nuove forme gestionali sia attentamente valutata sotto il profilo della sostenibilità economica e per quanto riguarda le ricadute finanziarie, fiscali e giuslavoristi che, tenendo anche conto dei limiti previsti dalle DGR 2110/2009 e 219/2010 per quanto riguarda la possibilità di usufruire di una maggiore finanziamento a carico del FRNA.


Accreditamento transitorio e successiva costituzione di una societa’ mista.

In base alla normativa regionale, l’accreditamento transitorio può essere rilasciato solo a soggetti che abbiano rapporti formalizzati con la committenza istituzionale. Una società mista, oggi non esistente, non ha tali caratteristiche.

Non è neppure ipotizzabile che soggetti titolari di accreditamento transitorio possano cedere ad altri soggetti la titolarità dell’accreditamento stesso.

Pertanto, nel caso di una attuale gestione mista con diversi soggetti ma con l’intenzione di procedere alla costituzione di una società mista, è ipotizzabile che venga rilasciato un accreditamento transitorio, congiuntamente ai soggetti oggi coinvolti nella gestione in base a contratti vigenti.

Nel programma di adeguamento gestionale va però chiaramente specificato che la programmazione distrettuale non prevede che l’accreditamento transitorio sarà trasformato in accreditamento definitivo, dato che vi è l’obiettivo di costituire una società mista per la gestione del servizio accreditato transitoriamente.

Durante la vigenza dell’accreditamento transitorio e in tempi utili per completare il percorso prima della sua scadenza, i Comuni interessati alla società espleteranno una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, come previsto dalla legge. Tra i requisiti della selezione è bene che vengano previsti i requisiti per l’accreditamento provvisorio eventualmente non posseduti dalla parte pubblica.

Dopo la costituzione della società mista, essa sarà invitata, a chiamata diretta, ad accreditarsi provvisoriamente. Le motivazioni della chiamata diretta sono insite nella programmazione e nella scelta del soggetto gestore attraverso una procedura ad evidenza pubblica..

La scelta della costituzione della società mista è responsabilità dei soci dell’ASP. In merito la Regione non ha alcun ruolo e non esprime alcun parere. Si richiama comunque l’esigenza che la costituzione di nuove forme gestionali sia attentamente valutata sotto il profilo della sostenibilità economica e per quanto riguarda le ricadute finanziarie, fiscali e giuslavoristiche.


È possibile che un soggetto pubblico (comune, asp, etc) fornisca alcuni fattori produttivi ad un soggetto gestore privato di un servizio accreditato? e se si’ come ci si deve regolare?

Tale possibilità è espressamente prevista sia nella DGR 514/2009 nell’allegato A (La responsabilità gestionale unitaria) al punto 1.2 lettera b) ed è stata esplicitamente normata nelle delibere 2110/2009 e 219/2010 che hanno approvato il sistema di remunerazione.

A regime, nell’ambito dell’accreditamento definitivo, la gestione diretta da parte di un soggetto privato, in particolare all’interno di un immobile di proprietà pubblica, potrà avvalersi anche della messa a disposizione di specifici fattori produttivi da parte del soggetto pubblico, quali ad esempio:

  • - la disponibilità dei locali;
  • - le attività amministrative,
  • - le attività di manutenzione,
  • - ogni altra attività che, nella specificità di ogni singolo atto, potrà essere convenuta tra committenza pubblica e soggetto accreditato privato.

Nel caso in cui si realizzi tale evenienza il capitolo 6 delle DGR 2110/2009 e 219/2010 fissano i criteri per gli accordi economici per l’utilizzo di tali fattori produttivi. In particolare la remunerazione del soggetto accreditato dovrà essere ridotta in ragione dei fattori produttivi forniti dal soggetto pubblico.

La valutazione economica dei servizi resi è legata alla specificità di ogni situazione ed è pertanto oggetto di valutazione condivisa tra soggetto pubblico e soggetto gestore del servizio accreditato, tenendo conto dei criteri di valorizzazione che hanno portato alla definizione del costo di riferimento regionale.

E’ quindi possibile per un ASP, non solo nella fase dell’accreditamento transitorio (definita nel programma di adeguamento, ma anche a regime continuare a fornire per esempio i servizi amministrativi o altri servizi, definendo nel contratto di servizio le modalità di rimborso e remunerazione, all’interno dei criteri di valorizzazione definiti nel sistema regionale di remunerazione.


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ultima modifica 2010-09-23T14:49:00+02:00
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