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Percorso di screening sierologico su dipendenti

DGR n. 350 del 16/4/2020 e DGR 475/2020

In seguito alla modifica introdotta con DGR 475/2020 il percorso di screening prevede l’applicazione di una sola metodologia, rapida o standard, per il test sierologico di ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, senza necessità di conferma con il secondo test sierologico.

In caso di positività a IgG o IgM o a entrambi il lavoratore sospende l’attività ponendosi in isolamento fiduciario fino all’esecuzione del tampone da parte del laboratorio individuato dal datore di lavoro, e ai relativi esiti; il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente tali positività, tramite il Medico competente, in forma nominativa al Dipartimento di sanità pubblica

In caso di positività al tampone è obbligatorio darne comunicazione nominativa al Dipartimento di sanità pubblica, tramite il Medico competente.

In caso di negatività sia a IgG che a IgM è prevista la ripetizione del test sierologico dopo 15-20 giorni. 

Il ruolo del Datore Di Lavoro

Il Datore Di Lavoro (DDL) (come definito all’art. 2, co. 1, lett. b) D. Lgs. 81/2008) deve comunicare l’avvio del programma di screening su dipendenti per COVID 19, avendo cura di indicare il Medico competente di riferimento e i laboratori autorizzati cui ci si intende rivolgere (fac-simile) (docx94.86 KB)

La comunicazione va inviata alla Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare  dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Coloro che hanno presentato istanza di autorizzazione precedentemente l’adozione della DGR 475/2020 non sono tenuti a presentare una comunicazione di avvio del programma di screening.

Il ruolo del Medico competente

Il medico competente deve:

  • Supportare il Datore Di Lavoro (DDL) per le valutazioni sulla opportunità di attivare il percorso di screening e sulla sua eventuale progettazione e realizzazione
  • Dare comunicazione ai dipendenti sulla finalità e sulle caratteristiche dei test, sottolineando che essi non possono sostituire le misure di prevenzione del contagio indicate per i luoghi di lavoro, né possono costituire elemento utilizzabile ai fini dell’espressione di giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Comunicare tempestivamente, per conto del DDL, ai competenti Dipartimenti di Sanità Pubblica, i risultati positivi in forma nominativa di eventuali tamponi eseguiti a seguito di positività (IgG, IgM o entrambi)
  • Supportare DDL, nel rispetto della tutela dei dati personali, nella predisposizione della relazione recante i risultati dell’indagine in forma anche aggregata, indicando il numero di soggetti testati con test rapido, numeri con risultato positivo per IgG, positivo per IgG ed IgM, positivo per IgM, negativo, nonché i test molecolari da tampone
  • Eventualmente eseguire il test sierologico rapido previa acquisizione della specifica autorizzazione di cui al punto 7 della DGR 350/2020, previa presentazione di richiesta di autorizzazione (fac simile (docx26.64 KB))

Il laboratorio di analisi individuato dall’azienda deve essere in possesso dell’autorizzazione regionale all'esecuzione di test sierologici, ai sensi del punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020; solo i laboratori individuati dalla Regione per la diagnosi molecolare possono effettuare l’analisi su tampone secondo protocolli specifici Real Time PCR per SARS – CoV-2.

Non sono previsti contributi economici per l’effettuazione dello screening.

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ultima modifica 2021-02-05T16:03:43+01:00
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