La legge regionale n. 2/2016 sulle farmacie
La legge regionale 2 del 3 marzo 2016 definisce aspetti organizzativi e funzioni amministrative che riguardano le farmacie, regolamentando la pianificazione nel territorio e tutta l’attività (turni, orari, servizi ulteriori che possono essere erogati, consegna a domicilio dei farmaci).
In particolare, spetta ai Comuni approvare le piante organiche delle farmacie e spetta poi alla Regione, svolgere le procedure (trasferimento di farmacie soprannumerarie e concorso regionale) per assegnare le sedi disponibili per il privato esercizio.
La Regione può istituire farmacie nei luoghi ad alto transito (per esempio, stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di servizio, centri commerciali).
Negli ultimi anni le farmacie si stanno connotando sempre più marcatamente come soggetti incardinati nel sistema sanitario regionale, erogatori di servizi farmaco-assistenziali, oltreché come soggetti deputati alla distribuzione dei medicinali. Si tratta della Cosiddetta “farmacia dei servizi”.
Con delibera di Giunta n. 446/2023 sono state adottate Linee guida per l’utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della regione Emilia-Romagna.
Con delibera di Giunta n. 247/2024 sono stati approvati i Requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici che la farmacia deve possedere ai fini dell’esercizio delle attività sanitarie in farmacia - diverse dalla dispensazione di medicinali – in riferimento al decreto legislativo 153/2009 e sue integrazioni e all’art. 17 della legge regionale 2/2016.